[Condominio] R: R: R: Ripartizione spese.
Mario TAMBASCO
mtambas a tin.it
Lun 8 Gen 2007 09:44:56 CET
Un appartamento può essere intestato ( quando mio padre ne acquistò uno -
per evitare di pagare un domani altre tasse - lo intestò ad entrambi ) .
Se io e mia sorella abitiamo in luoghi diversi è pacifico che entrambi
dobbiamo ricevere "la nostra lettera di convocazione" ed in riferimento alle
spese , invece, siamo solidalmente responsabile nel senso che ( lo preciso
per i nuovi della lista che ci seguono ) l'amministratore indistintamente ad
uno di noi due chiede - per intero - l'importo dovuto sia per le spese
ordinarie e - se mi permetti - soprattutto in caso di spese straordinarie .
Una volta convocati per l'assemblea ai fini della costituzione della
medesima e dei quorum deliberativi si prende in riferimento l'immobile nella
sua intera consistenza e non il 50% ( se siamo due i comproprietari ) .
Ed infatti per questo ci soccorre l'art. 67 delle disposizioni di attuazione
al codice civile che appunto sancisce che sono i comproprietari o i coeredi
(in caso di successione) a "designare" chi deve rappresentare gli interessi
dell'immobile in assemblea .
Ciò, per me ha - sempre - significato che il presidente dell'assemblea come
acquisisce agli atti dell'assemblea le deleghe in caso di proprietà singole
alla stessa stregua deve accertarsi che colui che si presenta in assemblea
anche a nome del marito/moglie o del fratello/sorella o degli altri coeredi
non sia un "falsus procurator" .
Infatti una "irregolarità" del genere espone le deliberazioni al diritto di
impugnazione degli altri contitolari del diritto che non hanno conferito
delega e, quindi, rappresentanza.
In materia di lavori straordinari e, quindi, di pagamento di cospicue quote
condominiali vedrai che si trova sempre qualche coerede che pur di non
pagare eccepisce queste irregolarità .
Quindi il comproprietario come il coerede che non ha partecipato
all'assemblea e che NON HA conferito alcun potere di rappresentanza alla
persona che ha partecipato alla seduta ed alle decisioni conserva il diritto
di impugnazione dei deliberati finquando non riceve il verbale e siano
trascorsi i fatidici 30 giorni per adire l'autorità giudiziaria .
Se così dovesse avvenire è chiaro che poi si porrà il problema di chi
pagherà le spese del giudizio in caso di soccombenza .
Questo argomento ha la sua rilevanza maggiormente quanto ci si imbatte in
condomini che abbiano in atto una separazione e che l'immobile sia anche
oggetto di assegnazione giudiziale per cui un compartecipante vi abiterà ed
un altro andrà a risiedere altrove .
In questo caso secondo la vostra prospettazione una volta inviata la
convocazione dell'assemblea ad entrambi quello dei due che si presenti o
parteciperebbe al 50% o addirittura rappresenterebbe l'intero 100% senza
bisogno di accertarsi che sia stato designato ovvero delegato dall'altro
avente diritto .
Ho un caso di immobile caduto in successione dove i coeredi sono in chiaro
contrasto tra di loro in merito a lavori di ristrutturazione .
In questo caso i coeredi hanno dovuto ricorrere ad un'assemblea interna per
designare ( a maggioranza ) chi di loro dovesse partecipare all'assemblea
per decidere circa i lavori straordinari.
Pertanto , a mio modesto avviso ....
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Altrimenti, riflettiamoci con calma, la presenza di uno dei proprietari
rende l'assemblea valida... o no?
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L'assemblea è valida e lo sarà la deliberazione se il voto espresso
dall'unico comproprietario non è decisivo ai fini del calcolo delle
maggioranze
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Che dici? Se vado in assemblea senza la delega di mio fratello
l'assemblea non è valida?
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L'immobile in questione non è rappresentato perché non è frazionabile in
sede di DECISIONI dell'assemblea.
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E se vale per le decisioni che richiedono quorum di 1/3 o 1/2 perchè non
dovrebbe valere per quelle che prevedono 1000/1000?
Se manca mio fratello (regolarmente convocato) puoi affermare
serenamente che non è presente la totalità dei condòmini?
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SI perché non esiste un mezzo di un condòmino o un quarto di un condòmino o
un settimo di un condòmino
Esiste un soggetto ovvero più soggetti che è/sono titolare/i di un diritto o
per l'intero o per quota e se lo si è per quota scattano le norme sulla
comunione .
Ricambio i saluti
MarioT .
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