[Condominio] R: R: R: Ripartizione spese.

Studio Liccardi studio.liccardi a virgilio.it
Lun 8 Gen 2007 18:24:22 CET


Ribadisco che le sentenze della Suprema Corte hanno solo valenza di 
orientamento anche perchè, spesso, sono in palese contrasto fra loro.
Inoltre sono specifiche e riferite al preciso motivo del contendere, 
spesso basta un nonnulla per renderle inapplicabili a cause che ai più 
potrebbero apparire simili sen non addirittura equipollenti a quelle per 
le quali sono state emesse.
Indipendemente da tutto quel che si possa rilevare dalla Giurisprudenza, 
per logica: può un banale contrasto fra 2-3-4 comproprietari "ingessare" 
il deliberato di 10-20-30-50-100 condòmini? Possono interessi "minimi" 
pregiudicare interessi "massimi"?
Io, sinceramente, non credo!
Ribadisco che, IN VIA GENERALE, fermo restando il rispetto formale 
dell'invio della convocazione, la decisione di un comproprietario 
intervenuto all'assemblea possa ritenersi, nella maggioranza dei casi, 
vincolante per gli altri comproprietari.
Quanto sopra specialmente e con particolare riferimento ai casi in cui 
potrebbe risultare gravemente pregiudicato l'interesse del Condominio 
e/o della maggioranza dei condòmini!
Ritengo inoltre, sempre A MIO MODESTO PARERE, che le opposizioni ai 
deliberati di assemblea (a meno di palesi violazioni della legge) vadano 
sempre adeguatamente motivate e, questo sì è orientamento consolidato 
della Giurisprudenza, giustificate da reali lesioni del diritto di 
proprietà e/o del godimento del bene comune o da palese "volontà 
persecutoria".
Lo ripeterò sino alla noia: se Mario si presenta in assemblea e la 
sorella no... il presidente come considererà i 50 millesimi 
rappresentativi di quell'appartamento? Presenti in ragione dell'intero 
50/1000 ; presenti in ragione di soli 25/1000 oppure addirittura assenti?
E se Mario, posto come ovvio che gli siano imputati i 50/1000, con il 
suo voto concorre a deliberare su un preciso punto o, meglio ancora, 
concorre al raggiungimento dell'unanimità dei condòmini su un preciso 
punto, a cosa può opporsi la gentile sorella la quale, non essendo 
intervenuta in assemblea, non ha reso possibile l'effettuazione del 
rituale sorteggio come per legge?
Contro chi ed in danno di chi può ricorrere? A meno ovviamente di non 
poter dimostrare che si sia trattato di una decisione vessatoria nei 
suoi confronti e/o lesiva dei suoi specifici diritti di proprietaria o 
fruitrice del cespite.
Saluti,
Felice


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