R: R: [Condominio] R: R: R: Convocazione assemblea da parte dei condòmini.
Claudio Basso
claudio.basso a studiobasso.com
Mer 17 Gen 2007 14:03:08 CET
northwind1958 a tiscali.it ha scritto:
No Felice, in questo caso hai torto, e la clausola del Tuo Regolamento di
Condominio e nulla.
Esistono degli articoli del Codice Civile che sono definiti INDEROGABILI e
che quindi NON possono essere derogati nemmeno da clausole pattizie nemmeno
all’unanimità.
L’art. 66 delle D.d.A.d.C.C. che regolamenta le modalità di convocazione
dell’assemblea, rientra appunto tra le Norme Inderogabili, e al 1° comma
specifica chiaramente le maggioranze necessarie per la convocazione
dell’assemblea da parte dei condòmini: “omissis ...o quando ne é fatta
richiesta da almeno due condòmini che rappresentino almeno un sesto del
valore dell’edificio. ... omissis”
Cordiali saluti
Christian
Aspettavo proprio la tua risposta (ritendola fra le più qualificate).
Quindi la norma è nulla... ancor di più mi meraviglia il fatto che il
regolamento è stato regolarmente registrato, ed a firma di un notaio...
vabbè che non è più tra noi... ma come è possibile che non abbia rilevato il
contrasto? =-O =-O =-O
Inoltre, credimi, (riguardo l'avvocato) si tratta davvero di un quotato
avvocato amministrativista... ricordo di aver chiesto se l'articolo in
questione fosse tra quelli definiti inderogabili (non è che la cosa, allora,
mi interessasse più di tanto) e la risposta è stato un benevolo,
malizioso... sorriso carico di "compassione" :-X
Grazie del chiarimento,
Felice
Forse mi sbaglio, ma non penso che sia completamente inderogabile.
La legge è fatta per tutelare la parte più debole.
Se il regolamento di condominio dovesse recitare «quando ne é fatta
richiesta da almeno due condòmini che rappresentino almeno un dodicesimo del
valore dell’edificio» norma più restrittiva del dettato del codice civile,
in tal caso dovrebbe valere quanto stabilito dal regolamento di condominio.
Allo stesso modo le d.a.c.c. dispongono che «L'avviso di convocazione deve
essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata
per l'adunanza». Ma sei il regolamento prolunga il tempo a 10 giorn,i in
questo caso prevale il regolamento.
In buona sostanza le norme stabilite dal regolamento sono a maggior tutela
del condomino prevalgono quelle regolamentari.
O no?
Claudio
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