[Condominio] Inderogabilità
Beppe
condominio a fastmail.fm
Lun 22 Gen 2007 08:21:59 CET
A mio avviso stai creandoti problemi che in realtà non esistono.
Ne abbiamo parlato su una radio nazionale proprio la settimana scorsa.
L'amministratore "può" convocare l'assemblea anche solo dietro richiesta
di un singolo proprietario.
La formula prevista dal codice di 2 condómini e di 1/6 del valore
millesimale "impone" all'amministratore la convocazione dell'assemblea.
Solo nel caso egli non adempiesse, sempre con le sopracitate
maggioranze, i proprietari in oggetto potranno essi stessi
"autoconvocare" l'assemblea.
La norma sembra stata dettata dal logico criterio di non permettere a
chiunque di "autoconvocare" un'assemblea condominiale che abbia criteri
di legittimità.
Ciao
Beppe
> Nei giorni scorsi si è parlato di articoli inderogabili ed in particolar
> modo dell’art. 66 delle disposizioni di attuazione che detta le modalità
> di
> richiesta di convocazione di assemblea da parte dei condomini e i tempi
> di
> invio della convocazione.
>
> Come è noto i due limiti sono che l’avviso sia inviato almeno cinque
> giorni
> prima della convocazione e che la richiesta di convocazione per essere
> valida deve essere chiesta da almeno due condomini che rappresentino un
> sesto del valore del fabbricato.
>
> L’inderogabilità di tali disposti non mi convince quando le variazioni
> vanno
> a favore dei condomini.
>
> Mi spiego meglio: in un condominio con duecento “piani o porzione di
> piano”
> che, per semplificare l’esempio, assumiamo con millesimi uguali e
> pertanto
> di 5 millesimi a “piano o porzione di piano”, per poter chiedere la
> convocazione dell’assemblea e pertanto raggiungere i 166,66 millesimi
> occorre la firma di 34 condomini.
>
> Per superare tali difficoltà, il regolamento di condominio potrebbe
> prevedere pertanto il limite di due condomini che rappresentano almeno un
> dodicesimo del valore del fabbricato (e pertanto basterebbero 17
> condomini).
>
> Il regolamento di condominio poi prevede che la l’avviso di convocazione
> debba essere inviata almeno 10 giorni prima della data dell’assemblea.
>
>
>
> Ho posto questo quesito ad un avvocato: con un regolamento così stilato
> se
> io non rispetto il termine di dieci giorni per la convocazione
> dell’assemblea il condomino assente può chiedere che l’assemblea venga
> annullata?
>
> Allo stesso modo se a richiedermi l’assemblea sono 35 condomini (175
> millesimi) sono tenuto a convocarla o posso fare orecchio da mercante?
>
>
>
> La risposta che mi è stata data è che in questo caso il regolamento,
> dettando condizioni più favorevoli alla parte che il codice intende
> tutelare, non deroga alla norma, ma la rende più favorevole e pertanto io
> mi
> devo attenere a quanto vi viene stabilito.
>
>
>
> Voi che ne pensate?
>
>
>
> Claudio
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Beppe
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