[Condominio] Fw: R: R: R: R: Fw: art. 1294 C.C.

L.A. Brambilla jgmyb a tin.it
Mer 24 Gen 2007 16:39:28 CET


Caro Fabrizio, l'esperienza mi ha insegnato che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva è un'eccezione strumentale che viene spessissimo eccepita ....
è a modesto parere mio una questione di stile .... ad ogni modo, un conto è eccepire ed un conto è accogliere. 
.... è di moda dire io "c'ho provato". Feci un contenzioso con 12 parti contro, tutti eccepirono tale carenza ... ma non fu accolta, nè ovviamente poteva essere considerata.
La responsabilità eventuale se l'eccezione venisse accolta potrebbe essere ovviamente in primis del Tuo legale, su cui potresti rivalerTi per i danni subiti se qualcuno Ti facesse causa.
Va da se che l'amministratore ha il dovere di tutelare gli interessi comuni, ovvero tra le sue attribuzioni, la tutela dei diritti inerenti le parti comuni ... e la cassa, mi pare parte comune.
Ad ogni buon conto, ha ragione Mario che qui saluto, nel penale l'Amministratore può sporgere solo se deliberato dall'Assemblea, ovvero nel penale l'amministratore è carente di legittimazione attiva.
Ti saluto affettuosamente.
Luca


----- Original Message ----- 
From: Fabrizio Lanata 
To: 'L'assemblea dei condmmini di Condominio.com' 
Sent: Tuesday, January 23, 2007 12:19 AM
Subject: [Condominio] R: R: R: R: Fw: art. 1294 C.C.


Caro Mario,

 

Ho letto con interesse quanto hai scritto.

 

In effetti siamo nella fase esecutiva che succede all'ottenimento del decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecuzione.

 

Al riguardo preciso che la Tua osservazione inerente la provvisoria esecuzione ("assolutamente non poteva essere concessa") non è precisa, in realtà non vi era per il giudice l'obbligo bensì la facoltà di concederla (ma forse nella fretta Ti sei solo espresso male, probabilmente volevi dire proprio questo).

 

In ogni caso, il giudice, in considerazione delle circostanze e della documentazione prodotta, ha evidentemente ritenuto il credito certo, liquido ed esigibile ed ha quindi concesso la provvisoria esecutorietà del decreto.

 

I termini per l'opposizione (40 giorni, come da Te giustamente osservato) sono trascorsi ma, nelle more, è arrivata (ahimè) la notifica della controparte che, nell'ambito dell'opposizione, ha sollevato l'eccezione di forma di cui ho parlato in precedenza (mancata legittimazione attiva del condominio).

 

Non ho molta esperienza di azioni penali e quindi ho invitato il legale del condominio a valutare se ricorrono i presupposti per un'eventuale querela ed in tal caso se la stessa debba essere presentata dall'amministrazione o da uno o più conodomini.

 

Permane a questo punto il dubbio se il condominio sia o meno (ovviamente per il tramite del suo amministratore) legittimato ad agire nei confronti dell'amministratore cessato, al fine di ottenere la restituzione delle somme da quest'ultimo dovute. Tra l'altro, in calce al passaggio di consegne firmato dall'ex, vi è scritto: ".omissis. Il suddetto 'saldo di cassa al passaggio delle consegne' dovrà essere rimborsato al più presto dal Signor xxxx al condominio di via xxxxxxx".

 

Sarò grato a chi vorrà contribuire allo scioglimento del dubbio, meglio ancora se con il supporto di analoga esperienza vissuta..

 

Cordialmente.

 

Fabrizio Lanata

 

 

 


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Da: condominio-bounces a condominio.com [mailto:condominio-bounces a condominio.com] Per conto di Mario TAMBASCO
Inviato: venerdì 19 gennaio 2007 11.46
A: 'L'assemblea dei condmmini di Condominio.com'
Oggetto: [Condominio] R: R: R: Fw: art. 1294 C.C.

 

Da quello che lo letto arguisco che si sta agendo esecutivamente sulla base della concessa provvisoria esecuzione  ( e mi permetto di osservare che essa assolutamente non poteva essere concessa in quanto non si tratta di un credito del condominio nei confronti di un suo condomino sulla scorta dell'approvato rendiconto di gestione ) .

 

Poiché i termini per l'opposizione al decreto ingiuntivo scadono dopo 40 gg. ritengo opportuno far in modo che decorrano i termini e far diventare "definitivo" il provvedimento .

 

Anch'io son convinto che l'azione andava proposta dai singoli condomini in quanto è il singolo creditore e non tutti indistintamente.

 

Ed infatti l'unica cosa efficace che potevate e dovevate fare era ed è quella di ratificare un atto di denunzia-querela  per appropriazione indebita presso la caserma dei Carabinieri o presso qualsiasi altro ufficio . 

 

Ed in questo caso , e per ragionamenti intuibili  ed anche di carattere pratico ,  la denunzia-querela non dovrebbe essere sottoscritta dall'amministratore ma dal/dai  singolo/singoli  condomini i quali , poi, potranno costituirsi "parte civile" nel procedimento penale a farsi.

 

Se non ha beni mobili od immobili , come superiormente asserito , resta solo far promuovere l'azione penale .

 

 



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