[Condominio] R: Ritenuta 4 per cento
Beppe
condominio a fastmail.fm
Mar 30 Gen 2007 10:30:23 CET
Le certezze ci sono (quasi) tutte, manca solo il Codice di versamento
per l'F24, per il resto nessun dubbio.
Consiglio di leggere questo preciso articolo di Rezzonico dal Sole24Ore:
LA RITENUTA SUGLI APPALTI CONDOMINIALI
Dal 1° gennaio 2007 il condominio è diventato sostituto di imposta anche
per gli appalti condominiali. In precedenza, l’art. 23, comma 1, DPR 29
settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 21, comma 1, Legge 27
dicembre 1997, n. 449, prevedeva soltanto l’obbligo del condominio di
operare, nella sua qualità di sostituto di imposta - all’atto del
pagamento - una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta ai percipienti, con obbligo di rivalsa, per
le somme erogate ai titolari di redditi di lavoro dipendente e
assimilati (portieri dello stabile, pulitori ecc.) ovvero ai titolari di
redditi di lavoro autonomo (avvocati, commercialisti e professionisti in
genere).
Con la novità introdotta dall’art. 1, comma 43 della Finanziaria 2007 –
legge 296/2006 - il condominio è ora sostituto di imposta anche
relativamente ai corrispettivi dovuti per prestazioni relative ai
contratti di appalto di opere o servizi, anche se resi a terzi o
nell’interesse di terzi (presumibilmente condomini), effettuati
nell’esercizio di impresa. Con la conseguenza che l’amministratore pro
tempore è tenuto ad operare, su tali corrispettivi, la ritenuta del 4%,
con la procedura di cui al modello F 24.
La ritenuta deve essere operata anche se i corrispettivi riguardino
“redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”
(art. 67, comma 1, lettera i, DPR 917/1986). A tenore dell’art. 55,
comma 3, del richiamato DPR 917/1986, infatti, le disposizioni in
materia di imposte sui redditi - che fanno riferimento alle attività
commerciali - si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le
attività specificate nel richiamato articolo 55 e, dunque, a tutte le
attività dirette alla fornitura di beni o servizi. Così,
esemplificativamente, l’obbligo della ritenuta troverà applicazione
rispetto a tutti gli interventi di manutenzione o ristrutturazione, agli
appalti con imprese di pulizia, agli appalti con imprese addette alla
manutenzione di giardini, campi da tennis, piscine, ascensore e altre
parti comuni etc.
In ogni caso, l’obbligo sussiste solo ove le opere o i servizi siano
prestati relativamente a contratti d’appalto ed è da escludere per tal
verso che l’obbligo trovi applicazione per le somme versate alla società
che amministra il condominio, alla stregua della sentenza della
Cassazione 24 ottobre 2006, n. 22.840, per la quale anche una società di
capitali è abilitata ad amministrare il condominio. Il dato testuale
dell’art. 1, comma 43 della Finanziaria 2007 fa infatti espresso
riferimento all’appalto disciplinato dall’art. 1655 CC, mentre il
rapporto - che si instaura tra amministratore e condominio - è un
rapporto di mandato, a norma degli artt. 1129, 1703 CC.
Dall’obbligo della ritenuta devono ritenersi esclusi anche i contratti
di somministrazione (fornitura di energia elettrica, acqua, gas), che si
differenziano dall’appalto per avere ad oggetto prestazioni periodiche o
continuative di cose (art. 1559 CC), così come i contratti di fornitura
di beni con prestazioni d’opera, nei quali l’elemento della cessione dei
beni prevalga sull’elemento della prestazione d’opera.
Non sarà peraltro agevole districarsi all’interno delle singole
tipologie contrattuali. Si pensi, ad esempio, al caso della fornitura di
sale per l’addolcitore dell’acqua condominiale, congiunta a prestazioni
periodiche di controllo e manutenzione dell’impianto, con sostituzione
dei filtri etc.
Anche i contratti di assicurazione e i contratti bancari - la cui causa
tipica nulla ha a che vedere con l’appalto - devono ritenersi esclusi
dall’obbligo della ritenuta.
In assenza degli attesi chiarimenti da parte del Ministero, sembrano da
escludere – alla stregua del tenore letterale dell’art. 1, comma 43
della Finanziaria 2007 - anche tutte le attività inquadrabili nel
contratto d’opera, che si differenzia dal contratto di appalto in
funzione del fatto che mentre nel contratto di appalto viene in rilievo
l’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore, nel contratto d’opera
il risultato è conseguito attraverso il lavoro prevalentemente personale
del prestatore d’opera stesso, anche non esercitato in forma di impresa.
Certo è che il versamento della ritenuta compete all’amministratore non
in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del
condominio, a norma dell’art. 1131 CC. Nell’ipotesi in cui
l’amministratore non risulti nominato o nell’ipotesi in cui non sussista
l’obbligo di nominare l’amministratore – quando non vi siano più di
quattro condomini - ogni condomino sarà solidalmente obbligato con gli
altri, ad effettuare la ritenuta sicché, in caso di inadempimento, le
sanzioni saranno a carico solidale di tutti i condomini.
In tema, può comunque soccorrere la circolare Ministero delle Finanze 6
novembre 2000, n. 204 per la quale, soggetto obbligato ad effettuare le
ritenute di acconto, a norma del Titolo III del DPR 600/1973 e
successive modificazioni, è il condominio in quanto tale. Si legge,
nella richiamata circolare: “per i condomini con non più di quattro
condomini, qualora non si è inteso nominare l’amministratore, le
ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini che,
utilizzando il codice fiscale del condominio medesimo, provvederà ad
applicare le ritenute alla fonte, ad effettuarne i relativi versamenti e
a presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta per le ritenute e
i contributi per i premi assicurativi. Con riferimento a questo tipo di
condominio, in mancanza di nomina dell’amministratore, non troveranno
applicazione l’art. 32, primo comma, n. 8 ter, del DPR 600/1973,
disciplinante il potere degli uffici delle entrate di richiedere agli
amministratori di condominio dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale, né l’art. 7, nono comma, del DPR 600/1973,
concernente l’obbligo dell’amministratore di condominio di comunicare
gli acquisti effettuati nell’anno solare e i dati dei relativi
fornitori. Diversamente, per i condomini con più di quattro condomini,
per i quali l’art. 1129 CC prevede l’obbligo di nominare
l’amministratore, nonché per quelli con non più di quattro condomini
che, pur in assenza dell’obbligo di legge abbiano provveduto a nominare
un amministratore, è da ritenere che il soggetto normalmente incaricato
dal condominio a porre in essere gli adempimenti correlati alle funzioni
di sostituto di imposta sia l’amministratore”.
Matteo Rezzonico
TIPOLOGIA INTERVENTO RITENUTA
- interventi di manutenzione ordinaria SI
e straordinaria (interventi murari e
impiantistici, ristrutturazione stabile,
manutenzione ascensore, giardino, piscina,
campi da tennis e altre parti comuni ecc.)
- fornitura energia elettrica, acqua, gas NO
- fornitura combustibile per riscaldamento NO
- gestione calore SI
- fornitura di beni in genere NO
- polizza assicurativa NO
- conti correnti bancari NO
MODALITA’ OPERATIVE
A norma dell’art. 1, comma 43, della Finanziaria 2007, la ritenuta
d’acconto trova applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati
nel 2007, anche se relativi a fatture emesse nel 2006 o precedentemente.
La novella legislativa si riferisce, infatti, alla data dei “pagamenti”
e non alla data di emissione delle fatture o di stipula dei contratti.
In ogni caso, l’obbligo della ritenuta riguarderà tutti i versamenti, a
prescindere dalla loro entità, non essendo prevista alcuna franchigia al
di sotto del quale la ritenuta non è necessaria.
Le ritenute devono essere versate entro il 16 del mese successivo al
pagamento cui si riferiscono e dunque, entro il 16 febbraio 2007 per il
primo versamento. Sotto questo profilo, è una complicazione non da poco
quella che ad oggi l’Agenzia delle entrate non abbia ancora reso noto il
Codice del Tributo, per il versamento della ritenuta, a mezzo del
modello F 24, essendo del tutto azzardato fare ricorso a uno dei codici
già esistenti.
Gli amministratori sono comunque tenuti a conservare i documenti
(ricevute di versamento, certificazioni etc.), anche per neutralizzare i
poteri di controllo dell’Erario, ex art. 32 DPR 600/1973.
Gli amministratori devono anche inviare agli appaltatori la
certificazione dell’avvenuto versamento della ritenuta che, salve
diverse istruzioni ministeriali, dovrà essere redatta a norma dell’art.
3 DPR 600/1973, alla stregua del precedente modello 70 bis, con
l’indicazione dell’importo soggetto a ritenuta, dell’ammontare della
ritenuta, dell’importo netto pagato e dell’importo non soggetto a
ritenuta.
In ogni caso, tutti i dati relativi alle ritenute effettuate (dati
anagrafici e codici fiscali dei soggetti percipienti, importi e ritenute
di acconto effettuate) devono essere riportati nel modello 770 relativo
al 2008 che il condominio è tenuto a presentare, anche in via
telematica, entro il 31 marzo 2008, come specificato dall’Agenzia delle
entrate 14/06/2001, n. 55.
Si tenga presente che é punito con la reclusione da sei mesi a due anni
chiunque non versa, entro il termine previsto per la dichiarazione
annuale del sostituto di imposta, le ritenute risultanti dalla
documentazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore ad
E. 50.000,00 per ciascun periodo di imposta (art. 1, comma 414, Legge 30
dicembre 2004, n. 311, Finanziaria 2005).
RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice Civile;
Legge 24 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007);
Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria per il 2005);
Legge 22 luglio 1998, n. 322;
Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
DPR 22 dicembre 1986 n. 917;
DPR 29 settembre 1973, n. 600;
DL 4 luglio 2006, n. 223;
Cicolare Ministero delle Finanze 6 novembre 2000, n. 204;
Circolare Ministero delle Finanze 14 giugno 2001, n. 55;
DM, Ministero delle Finanze, 12 novembre 1998;
Cass. 24 ottobre 2006, n. 22.840.
L’unica certezza che si ha fino ad ora è che non vi sono certezze
>
> Claudio
>
>
> C'è qualche notizia esatta sulla necessità di applicare la ritenuta
> d'acconto del 4 per cento anche sulle fatture minime (tipo: elettricista
> che
> cambia una lampadina per 30 Euro con ritenuta di 1,20 Euro), oppure non
> deve
> essere applicata a fatture inferiori di 250 Euro?
>
> Festina Lente
>
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