[Condominio] R: Balconi
PACO
pacoalonzi a tiscalinet.it
Mer 7 Mar 2007 12:14:33 CET
> Nel caso in cui sotto l'ultimo balcone posto al i° piano non vi siano piu'
> balconi,
> la manutezione della parte sottostante il balcone tocca al proprietario
> dell'appartamento sottostancte ... o a chi spetta ?
> Oppure nel caso che sotto l'ultimo balcone non via sia piuì nessuno (se
non
> il vano cantine interrato) ?
> Ciao
> Paco
> ----- Original Message -----
> From: "Condominio" <condominio a email.it>
> To: "L'assemblea dei condomini di Condominio.com"
> <condominio a condominio.com>
> Sent: Sunday, February 12, 2006 10:30 AM
> Subject: Re: [Condominio] R: Balconi
>
>
> Il consiglio di lasciar "fare all'assemblea" può essere indice di
> "ignoranza" da parte dell'amministratore che se vuole dimostrare
> "conoscenza" della materia deve portare il proprio contributo.
> Quante volte abbiamo letto le sentenze di Cassazione che affermano essere
il
> balcone privato il prolungamento stesso della soletta-solaio dell'unità
> immobiliare in essere.
> Ecco che la ripartizione delle spese diventa "ovvio".
> La parte sottostante il balcone diventa "soffitto" per il proprietario del
> balcone sottostante (se esiste).
> La Cassazione, infinite volte, ha affermato che "solo" i frontalini «
quando
> appartengano al decoro architettonico dell'edificio » sono a carico del
> condominio (quanti edifici "storici" vi sono in ciascuna città che possano
> vantare questa caratteristica?).
> Vale la pena di leggere l'affermazione contenuta in una recente sentenza
> della Cassazione che sembra "smentire" l'affermazione fatta sotto: (Devono
> essere loro ad indicare il criterio
> di ripartizione).
> ""Pertanto la manutenzione relativa ai balconi non puo' essere oggetto di
> deliberazioni impositive di spese da parte dell'assemblea del condominio""
> Cass. Sez. II, 31/10/2005, n. 21199
> Consiglio, come sempre di documentarsi sul Sito Sentenze:
> http://www.condomini.altervista.org/Balconi.htm
>
> Saluti, Beppe
>
> >
> > Fallo decidere all'assemblea dei
> > condòmini .
> > Devono essere loro ad indicare il criterio
> > di ripartizione
> > Coloro che saranno dissenzienti avranno
> > sempre la possibilità di impugnare la deliberazione dinanzi l'autorità
> > giudiziaria .
> > Nelle more la deliberazione dell'assemblea
> > è esecutiva e le somme da te incassate comunque saranno sottoposte a
> conguaglio
> > una volta che la questione sarà risolta dinanzi il competente giudice .
> > Sarà il magistrato investito della
> > questione che dovrà dire nella motivazione della sentenza a quale
> orientamento
> > giurisprudenziale ha aderito ammesso che voglia essere dello stesso
> > orientamento delle sentenze della Cassazione ; volendolo potrebbe anche
> > formulare un orientamento completamente nuovo e diverso.
> > Guarda ed osserva il tuo caso concreto e prospetta
> > all'assemblea ( se te ne farà richiesta ) la soluzione che a te sembra
> > più equa e giusta .
> > Ricordati che a decidere debbano essere
> > loro senza che tu li influenzi .
> > Infatti se , poi, in caso di impugnazione
> > dovesse aver ragione il dissenziente ti riterranno colpevole di averli
> > indirizzati su una strada risultata errata .
> > Saluti MarioT
>
>
>
> >
> > Da:
> > condominio-bounces a condominio.com
> [mailto:condominio-bounces a condominio.com] Per conto di Giovanni
> > Inviato: sabato 11 febbraio 2006
> > 15.21
> > A: Condominio Mailing List
> > Oggetto: [Condominio] Balconi
> > La prossima settimana ho una assemblea
> > e gentilmente vorrei avere informazioni da chi ne sà più di me, perchè
> alcuni
> > sostengolo:
> > "La giurisprudenza piu' recente
> > cosidera i balconi come proprieta' individuale (sia calpestio che
> > sottobalcone), a meno che i frontalini ed elementi di sottobalconi
> > non assolvano alla funzione di decoro architettonico dell'intero
> > edificio".
> > Invece altri:
> > "I balconi aggettanti
> > costituiscono un prolungamento della corispettiva proprietà, ed
> appartengono in
> > via esclusiva al proprietario; i rivestimenti e gli elementi decorativi
> della
> > parte frontale e di quella inferiore debbono considerarsi parti comuni a
> tutti,
> > la parte superiore o il calpestio e parte individuale; La parte
inferiore
> del
> > balcone priva di elementi decorativi si considera anche parte comune
> > dell'edificio.
> > Qual'è quella giusta? Grazie.
>
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