[Condominio] Ritenuta 4&

PACO pacoalonzi a tiscalinet.it
Gio 8 Mar 2007 09:12:16 CET


Vi allego l'informativa rilasciata da uno studio di commercialisti quotato
MA mi suona nuovo questo passaggio 

Ø Prestazioni commerciali occasionali;
Ø Contratti di servizio di energia.


Ciao
Paco


Oggetto: RITENUTA 4% CONDOMINI



La Finanziaria 2007 ha introdotto, a carico dei condomini, l'obbligo di operare una ritenuta d'acconto su determinate tipologie di compensi erogati; la C.M. n.7/E del 7 febbraio 2007 ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulle modalità di applicazione.

Soggetti obbligati
Soggetto obbligato ad operare la ritenuta è il condominio in quanto tale; in particolare, il soggetto deputato a porre in essere tale adempimento dovrà essere individuato:
[ nell'amministratore se presente, tanto nel caso di nomina obbligatoria quanto nel caso in cui la nomina sia facoltativa (come nel caso di condominio con non più di quattro condomini). L'amministratore provvederà al versamento della ritenuta indipendentemente dalla propria veste giuridica (quindi sia quando trattasi di persona fisica, ma altresì nel caso in cui esso sia società di capitali);
[ uno qualunque dei condomini qualora non vi sia amministratore di condominio.

Prestazioni soggette
Sono soggette ad obbligo di ritenuta del 4% i compensi erogati in dipendenza delle seguenti prestazioni:
Ø Contratti di appalto;
Ø Prestazioni d'opera anche con cessione accessoria di beni (ed: elettricista che intervenendo sull'impianto elettrico installa un faro da egli stesso acquistato);
Ø Prestazioni commerciali occasionali;
Ø Contratti di servizio di energia.

Prestazioni escluse
Al contrario, non devono essere assoggettati a ritenuta i corrispettivi erogati in dipendenza delle seguenti tipologie di prestazione:
§ Contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, assicurazione, trasporto e deposito;
§ Forniture di beni con posa in opera (ad esempio il condominio acquista un faro direttamente da un negozio e il negozio stesso si occupa dell'istallazione);
§ Prestazioni professionali, sia abituali (es: fattura di un geometra) che occasionali, in quanto soggette a ritenuta del 20%;
§ Prestazioni rese da neoattività o attività marginali (in quanto i compensi erogati a tali soggetti non sono mai soggetti a ritenuta).




Pagamenti dal 1 gennaio 2007
Sono soggette a ritenuta le somme pagate a partire dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della disposizione: è, infatti, irrilevante il fatto che la fattura esponga la ritenuta oppure che la fattura sia stata emessa o meno, ovvero ancora non ne sia neppure prevista l'emissione come nel caso della prestazione occasionale. Tutti i pagamenti effettuati successivamente al primo gennaio 2007 di prestazioni interessate dalla disciplina in commento rientrano nell'obbligo di operare la ritenuta, anche qualora la prestazione sia stata resa ovvero fatturata nel 2006 e indipendentemente dal fatto che il pagamento sia stato in parte effettuato nel 2006. In quest'ultimo caso sarà soggetta a ritenuta solo la frazione di corrispettivo pagata nel 2007.

Adempimenti
Le ritenute 4% operate dal condominio (come peraltro già accade per le altre tipologie di ritenuta) devono essere versate entro il 16 del mese successivo quello in cui sono state operate (la ritenuta si considera operata al momento del pagamento della prestazione cui si riferisce).
La R.M. n.19/E/07 ha stabilito gli specifici codici tributo da utilizzare per il versamento di tale ritenuta:
1019   se il percipiente è un soggetto IRPEF

1020   se il percipiente è un soggetto IRES

Oltre a quello di versamento, il condominio deve altresì soddisfare gli altri obblighi propri di ciascun sostituto d'imposta, ossia la predisposizione delle certificazioni da rilasciare ai percettori dei compensi, così come la compilazione del modello 770.
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