[Condominio] SENTENZE
Corrado_BAGNASCHI@europe.bd.com
Corrado_BAGNASCHI a europe.bd.com
Mer 21 Mar 2007 12:07:35 CET
Una sentenza che attribuisca qualche cosa in "modo chiaro ed
inequivocabile" mi sembra un po' un'utopia .........
Ritengo che nel caso specifico tu debba raccogliere del "materiale"
miscelandolo poi con del buon senso e raggiungere la soluzione migliore
che più si avvicini all'interesse di tutti e che, soprattutto, accontenti
tutti........del resto è il lavoro dell'Amministratore :-((
Prova a vedere se queste ti possono essere utili:
Cass. Civile, Sentenza 21/05/2001 nr. 6923
La rinuncia unilaterale al riscadamento condominiale operata da un singolo
condomino, mediante distacco del proprio impianto, è legittima se
l'interessato dimostra che dal suo operato non derivano né aggravi di
spese per gli altri, né squilibri termici pregiudizievoli alla regolare
erogazione del servizio.
Cass. Civ. 1597, 14/02/95
Il distacco delle diramazioni relative ad una o più unità immobiliari
dell'edificio condominiale dall'impianto centrale di riscaldamento è
consentito quando il condòmino interessato provi che da questo deriverà
un'effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio e non si
verificherà uno squilibrio in pregiudizio del regolare funzionamento
dell'impianto centrale stesso.
Ciao,
Corrado
"PACO" <pacoalonzi a tiscalinet.it>
Sent by: condominio-bounces a condominio.com
21/03/2007 11.19
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"L'assemblea dei condmmini di Condominio.com" <condominio a condominio.com>
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"L'assemblea dei condmmini di Condominio.com" <condominio a condominio.com>
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Re: [Condominio] SENTENZE
Grazie corrado, ma non fanno al mio caso, se ce l'hai ...cercavo uan
sentenza che attribuisse IN MODO CHIARO ED INEQUIVOCABILE che spetti al
condominio che si distacca l'obbligo di dimostrare ( e non agl
condominio) che dal distacco dall'impianto centralizzato vi sia una
diminuzione di costi per gli altri condomini che rimangano allacciati e
che ove detta diminuzione non sia proporzionale ai millesimi a lui
precedentemente imputati lo stesso debba partecipare (per diferenza) alle
spese di gestione dell'impianto
HAI O AVETE QUALCOSA IN MERITO ?
Ciao
Paco
----- Original Message -----
From: Corrado_BAGNASCHI a europe.bd.com
To: L'assemblea dei condmmini di Condominio.com
Sent: Wednesday, March 21, 2007 9:08 AM
Subject: Re: [Condominio] SENTENZE
Certamente! ;-)
Cass. sez. II, 30/03/2006 nr. 7518
Il condomino può rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e
distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto
termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli
altri condòmini e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la
conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione
se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione
degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini.
Inoltre, pur in presenza di tali condizioni, la delibera assembleare che
respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione
del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.
Ciao,
Corrado
"PACO" <pacoalonzi a tiscalinet.it>
Sent by: condominio-bounces a condominio.com
21/03/2007 08.50
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"L'assemblea dei condmmini di Condominio.com" <condominio a condominio.com>
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Re: [Condominio] SENTENZE
Ciao Corrado.....hai anhe questa ?
Ciao
Paco
7518 del 30/03/2006
----- Original Message -----
From: Corrado_BAGNASCHI a europe.bd.com
To: L'assemblea dei condmmini di Condominio.com
Sent: Tuesday, March 20, 2007 6:19 PM
Subject: Re: [Condominio] SENTENZE
Ecco qua:
Cass. civ. sez. II, 20/03/06 nr. 6158
E' legittima, in quanto posta in essere in esecuzione di una disposizione
del regolamento condominiale contrattuale, la delibera assembleare che
disponga, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato
dall'art. 1123 del C.C., che le spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche
delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio, tenuto
conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa
convenzione, dalla stessa norma codicistica.
Cass. sez. II Civ., nr. 16980 del 18/08/05
In tema di convocazione straordinaria dell'assemblea, il concetto di
necessità previsto dall'art. 66 att. C.C., essendo legato alla valutazione
dell'amministratore (quando questo lo ritiene necessario), finisce per
coincidere con quello di opportunità, lasciando all'amministratore un
margine di discrezionalità nel decidere se convocare o meno l'assemblea
dei condomini.
In ogni caso, la convocazione dell'assemblea straordinaria in mancanza
della dedotta necessità non comporta la nullità della delibera
eventualmente - e sovranamente - assunta dai condòmini con le maggioranze
prescritte sull'oggetto posto all'ordine del giorno.
Ciao e buona serata a tutti,
Corrado
"Gino Tripoli" <gino.tripoli0 a alice.it>
Sent by: condominio-bounces a condominio.com
20/03/2007 17.07
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Re: [Condominio] SENTENZE
Ciao Paco
Abbi fede !!!! qualcuno risponderà......
Gino T.
----- Original Message -----
From: PACO
To: L'assemblea dei condmmini di Condominio.com
Sent: Tuesday, March 20, 2007 3:45 PM
Subject: Re: [Condominio] SENTENZE
Che ...siete scappati tutti ?
Ciao
Paco
----- Original Message -----
From: PACO
To: L'assemblea dei condmmini di Condominio.com
Sent: Monday, March 19, 2007 6:13 PM
Subject: [Condominio] SENTENZE
Qualcuno ha queste sentenze (anche in estratto)cass. 7518 del 30/03/2006
cass 6158 del 20/03/2006
cass 16980 del 18/08/2005
Ciao
Paco
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