[Condominio] SENTENZE

Corrado_BAGNASCHI@europe.bd.com Corrado_BAGNASCHI a europe.bd.com
Mer 21 Mar 2007 12:07:35 CET


Una sentenza che attribuisca qualche cosa in "modo chiaro ed 
inequivocabile" mi sembra un po' un'utopia .........
Ritengo che nel caso specifico tu debba raccogliere del "materiale" 
miscelandolo poi con del buon senso e raggiungere la soluzione migliore 
che più si avvicini all'interesse di tutti e che, soprattutto, accontenti 
tutti........del resto è il lavoro dell'Amministratore :-(( 
Prova a vedere se queste ti possono essere utili:

Cass. Civile, Sentenza 21/05/2001 nr. 6923

La rinuncia unilaterale al riscadamento condominiale operata da un singolo 
condomino, mediante distacco del proprio impianto, è legittima se 
l'interessato dimostra che dal suo operato non derivano né aggravi di 
spese per gli altri, né squilibri termici pregiudizievoli alla regolare 
erogazione del servizio.

Cass. Civ. 1597, 14/02/95

Il distacco delle diramazioni relative ad una o più unità immobiliari 
dell'edificio condominiale dall'impianto centrale di riscaldamento è 
consentito quando il condòmino interessato provi che da questo deriverà 
un'effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio e non si 
verificherà uno squilibrio in pregiudizio del regolare funzionamento 
dell'impianto centrale stesso.

Ciao,
Corrado






"PACO" <pacoalonzi a tiscalinet.it> 
Sent by: condominio-bounces a condominio.com
21/03/2007 11.19
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Re: [Condominio] SENTENZE






Grazie corrado, ma non fanno al mio caso, se ce l'hai ...cercavo uan 
sentenza che attribuisse IN MODO CHIARO ED INEQUIVOCABILE che spetti al 
condominio che si distacca  l'obbligo di dimostrare ( e non agl 
condominio) che dal distacco dall'impianto centralizzato  vi sia una 
diminuzione di costi per gli altri condomini che  rimangano allacciati e 
che  ove detta diminuzione non sia proporzionale ai millesimi a lui 
precedentemente imputati lo stesso debba partecipare (per diferenza) alle 
spese di gestione dell'impianto
HAI  O AVETE QUALCOSA IN MERITO ? 
Ciao
Paco
----- Original Message ----- 
From: Corrado_BAGNASCHI a europe.bd.com 
To: L'assemblea dei condmmini di Condominio.com 
Sent: Wednesday, March 21, 2007 9:08 AM
Subject: Re: [Condominio] SENTENZE



Certamente!  ;-) 

Cass. sez. II, 30/03/2006 nr. 7518 

Il condomino può rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e 
distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto 
termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli 
altri condòmini e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la 
conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione 
se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione 
degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. 
Inoltre, pur in presenza di tali condizioni, la delibera assembleare che 
respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione 
del diritto individuale del condomino sulla cosa comune. 

Ciao, 
Corrado 





"PACO" <pacoalonzi a tiscalinet.it> 
Sent by: condominio-bounces a condominio.com 
21/03/2007 08.50 

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Subject
Re: [Condominio] SENTENZE








Ciao Corrado.....hai anhe questa ? 
Ciao 
Paco 
 7518 del 30/03/2006 
----- Original Message ----- 
From: Corrado_BAGNASCHI a europe.bd.com 
To: L'assemblea dei condmmini di Condominio.com 
Sent: Tuesday, March 20, 2007 6:19 PM 
Subject: Re: [Condominio] SENTENZE 


Ecco qua: 

Cass. civ. sez. II, 20/03/06 nr. 6158 

E' legittima, in quanto posta in essere in esecuzione di una disposizione 
del regolamento condominiale contrattuale, la delibera assembleare che 
disponga, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato 
dall'art. 1123 del C.C., che le spese di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell'impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche 
delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio, tenuto 
conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa 
convenzione, dalla stessa norma codicistica. 

Cass. sez. II Civ., nr. 16980 del 18/08/05 

In tema di convocazione straordinaria dell'assemblea, il concetto di 
necessità previsto dall'art. 66 att. C.C., essendo legato alla valutazione 
dell'amministratore (quando questo lo ritiene necessario), finisce per 
coincidere con quello di opportunità, lasciando all'amministratore un 
margine di discrezionalità nel decidere se convocare o meno l'assemblea 
dei condomini. 
In ogni caso, la convocazione dell'assemblea straordinaria in mancanza 
della dedotta necessità non comporta la nullità della delibera 
eventualmente - e sovranamente - assunta dai condòmini con le maggioranze 
prescritte sull'oggetto posto all'ordine del giorno. 

Ciao e buona serata a tutti, 
Corrado 





"Gino Tripoli" <gino.tripoli0 a alice.it> 
Sent by: condominio-bounces a condominio.com 
20/03/2007 17.07 

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Re: [Condominio] SENTENZE










Ciao Paco 
Abbi fede !!!!  qualcuno risponderà...... 
Gino T. 
----- Original Message ----- 
From: PACO 
To: L'assemblea dei condmmini di Condominio.com 
Sent: Tuesday, March 20, 2007 3:45 PM 
Subject: Re: [Condominio] SENTENZE 

Che ...siete scappati tutti ? 
Ciao 
Paco 
----- Original Message ----- 
From: PACO 
To: L'assemblea dei condmmini di Condominio.com 
Sent: Monday, March 19, 2007 6:13 PM 
Subject: [Condominio] SENTENZE 

Qualcuno ha queste sentenze (anche in estratto)cass. 7518 del 30/03/2006 
             cass 6158 del 20/03/2006 
              cass 16980 del 18/08/2005 
 
Ciao 
Paco 

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