[Condominio] Fw: regolamento contrattuale
Corrado_BAGNASCHI@europe.bd.com
Corrado_BAGNASCHI a europe.bd.com
Gio 22 Mar 2007 12:02:19 CET
Il regolamento contrattuale è tale proprio perchè è richiamato e allegato
negli atti di acquisto dell'immobile.
Non è opponibile da terzi e per la sua modifica occorre delibera approvata
alll'unanimità (1000/1000).
Affinchè questa modificazione abbia anch'essa carattere contrattuale
occorre che l'unanimità firmi il documento.
Le firme dovranno poi essere autenticate da un notaio che provvederà anche
allatrascrizione nei pubblici registri immobiliari del regolamento
modificato.
Ti cito queste sentenze che, credo, possa chiarire bene la questione:
Cass. civ. sent. nr. 3749 del 15/04/1999, Sez. II
Il regolamento di condominio predisposto dall'originario unico
proprietario dell'intero edificio, ove accettato dagli iniziali acquirenti
dei singoli piani e regolarmente trascritto nei registri immobiliari,
assume carattere convenzionale e vincola tutti i successivi acquirenti non
solo con riferimento alle clausole che disciplinano l'uso o il godimento
dei servizi e delle parti comuni, ma anche a quelle che restringono i
poteri e le facoltà dei singoli condòmini sulle loro proprietà esclusive,
venendo a costruire su queste ultime una servitù reciproca.
Inoltre:
Cass. seconda civile, sentenza nr. 8216 del 20/04/2005
Il regolamento di condominio contrattuale (...) le clausole di natura
contrattuale che pongano nell'interesse comune limitazioni ai diritti dei
condòmini relativamente alle parti comuni (...) sono modificabili soltanto
col consenso unanime dei partecipanti alla comunione.
Per cui la clausola contenuta nel Vostro regolamento contrattuale
sembrerebbe nulla.
Ciao,
Corrado
"Studio Casal" <studio a coopcasal.191.it>
Sent by: condominio-bounces a condominio.com
22/03/2007 11.37
Please respond to
"L'assemblea dei condmmini di Condominio.com" <condominio a condominio.com>
To
<condominio a condominio.com>
cc
Subject
[Condominio] Fw: regolamento contrattuale
Carissimi colleghi ma se in un regolamento contrattuale (me lo ha appena
passato il costruttore) un articolo dice:
"per modificare il presente regolamento ciascun condomino può prendere
l'iniziativa per la revisione; le modifiche "legittime" assumono validità
se approvate con la maggioranza stabilita dal 2° comma dell'Art. 1136
c.c.."
Essendo contrattuale è valido questo articolo, oppure nel caso in cui si
debba modificare occorre comunque l'unanimità dei condomini?
Grazie
Emanuele_______________________________________________
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