[Condominio] Fw: regolamento contrattuale

Corrado_BAGNASCHI@europe.bd.com Corrado_BAGNASCHI a europe.bd.com
Gio 22 Mar 2007 12:02:19 CET


Il regolamento contrattuale è tale proprio perchè è richiamato e allegato 
negli atti di acquisto dell'immobile.
Non è opponibile da terzi e per la sua modifica occorre delibera approvata 
alll'unanimità (1000/1000).
Affinchè questa modificazione abbia anch'essa carattere contrattuale 
occorre che l'unanimità  firmi il documento.
Le firme dovranno poi essere autenticate da un notaio che provvederà anche 
allatrascrizione nei pubblici registri immobiliari del regolamento 
modificato.

Ti cito queste sentenze che, credo, possa chiarire bene la questione:

Cass. civ. sent. nr. 3749 del 15/04/1999, Sez. II
Il regolamento di condominio predisposto dall'originario unico 
proprietario dell'intero edificio, ove accettato dagli iniziali acquirenti 
dei singoli piani e regolarmente trascritto nei registri immobiliari, 
assume carattere convenzionale e vincola tutti i successivi acquirenti non 
solo con riferimento alle clausole che disciplinano l'uso o il godimento 
dei servizi e delle parti comuni, ma anche a quelle che restringono i 
poteri e le facoltà dei singoli condòmini sulle loro proprietà esclusive, 
venendo a costruire su queste ultime una servitù reciproca.

Inoltre:

Cass. seconda civile, sentenza nr. 8216 del 20/04/2005

Il regolamento di condominio contrattuale (...) le clausole di natura 
contrattuale che pongano nell'interesse comune limitazioni ai diritti dei 
condòmini relativamente alle parti comuni (...) sono modificabili soltanto 
col consenso unanime dei partecipanti alla comunione.

Per cui la clausola contenuta nel Vostro regolamento contrattuale 
sembrerebbe nulla.

Ciao,
Corrado






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22/03/2007 11.37
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[Condominio] Fw: regolamento contrattuale






Carissimi colleghi ma se in un regolamento contrattuale (me lo ha appena 
passato il costruttore) un articolo dice: 
 
"per modificare il presente regolamento ciascun condomino può prendere 
l'iniziativa per la revisione; le modifiche "legittime" assumono validità 
se approvate con la maggioranza stabilita dal 2° comma dell'Art. 1136 
c.c.." 
 
Essendo contrattuale è valido questo articolo, oppure nel caso in cui si 
debba modificare occorre comunque l'unanimità dei condomini?
 
Grazie
 
 
Emanuele_______________________________________________
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