[Condominio] Servitù di passaggio
Beppe
condominio a fastmail.fm
Mer 2 Maggio 2007 15:17:50 CEST
Art 1069 Opere sul fondo servente.
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per
conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per
recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente
stabilito dal titolo o dalla legge [ 1030].
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono
sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
I "rispettivi vantaggi" se non trascritti in un regolamento approvato al
momento della costituzione, si presumono in "parti uguali". (Cassazione)
Le spese in oggetto, se deliberate dalla maggioranza degli aventi
diritto o se non differibili a causa dei danni che potrebbero provocare,
dovranno essere ripartite in parti uguali sia tra i proprietari che gli
usufruttuari della servitù, salvo eventuale conguaglio in sede di
definizione del peso dei rispettivi vantaggi. (Cassazione)
Ciao
Beppe
> Cari esperti vi chiedo di aiutarmi.
> Ecco la situazione:
>
> Il viale di accesso, da sempre in terra battuta, porta ad un fabbricato
> di sei unità. Dei 6, solo tre sono i proprietari del viale, gli altri 3
> hanno una servitù di passaggio.
> Ora i 3 proprietari hanno deciso di pavimentare il viale ed hanno chiesto
> la contribuzione degli altri in ragione di 1/6 cadauno.
> E' giusto?
> Non è una spesa di manutenzione! E' la prima volta che si pavimenta (per
> modo di dire).
> Aiutatemi!
> Grazie
> Pino
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Beppe
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