[Condominio] Ascensori

Rosso a.ntonella a tiscalinet.it
Mar 12 Feb 2008 12:18:55 CET


  Ciao !!

  CONDOMINIO UGUALE CONSUMATORE cosa già trattata e postata il 05/11/2007 

  La schindler pag. 2 Aggiornamento clausole contrattuali non prende in considerazione quanto contenuto nel dispositivo di alcune sentenze, continuando a mantenere contratti pluriennali, e menzionando una riduzione dell'entità delle penali previste in favore della Schindler per ipotesi di inadempimento, da parte del cliente, agli obblighi contrattuali. 

  Ecco in sintesi alcune delle novità introdotte a partire da Dicembre 2007:
    a.. si riduce l'entità delle penali previste in favore dell'Azienda in caso di inadempimento da parte del Cliente degli obblighi contrattuali: per es., per contratti fino a tre anni, le relative penali calano dal 100% al 45% dei residui canoni fino alla scadenza del contratto. 
    b.. Si riduce la durata del tacito rinnovo da un periodo che poteva essere anche di 10 anni ad un massimo di tre anni. 
    c.. I tempi per la disdetta si riducono da un anno prima della scadenza del contratto a soli 60 giorni per i contratti di breve durata, o 90 giorni per tutti gli altri contratti. 
    d.. Si afferma la possibilità che Schindler esegua - anche in assenza di un esplicito ordine del cliente - quei soli interventi che, fino ad un tetto massimo di spesa pari a ? 500, siano indispensabili ed indifferibili per la sicurezza dell'impianto e per la salvaguardia dell'incolumità degli utenti; in tutte le altre ipotesi, sussiste il diritto del Cliente, che richieda l'esecuzione di qualunque intervento non compreso nel contratto di manutenzione, ad ottenere da Schindler un preventivo scritto, che specifichi nel dettaglio i costi ed i tempi di esecuzione degli interventi stessi. 
    e.. Viene riconosciuto il diritto del Cliente ad ottenere un tempestivo avviso da Schindler qualora, anche a causa dell'anzianità dell'impianto, non siano più disponibili sul mercato una o più parti di ricambio, con contestuale obbligo di Schindler di fornire al Cliente un'altrettanto tempestiva proposta scritta in merito ai possibili interventi alternativi, idonei ad ovviare alla mancata disponibilità dei ricambi ed a ripristinare la perfetta efficienza dell'impianto. 
    f.. Viene riconosciuto il diritto del Cliente a non pagare i canoni contrattuali nel caso in cui, per fatto imputabile a Schindler, l'impianto non possa essere tenuto in funzione e si renda necessario il fermo dello stesso per un periodo superiore a trenta giorni. 
    g.. In caso di controversie, viene riconosciuta ai Clienti la facoltà di rivolgersi al Foro della propria residenza o del proprio domicilio elettivo. 
    h.. Previsione di un termine massimo di durata dell'eventuale sospensione dei servizi di manutenzione da parte di Schindler e la riduzione dell'entità dei canoni dovuti dal Cliente per tutta la durata della sospensione medesima. 
    i.. Introduzione di nuovi criteri di calcolo per la revisione annuale dei canoni contrattuali, basati su indici Istat conoscibili e consultabili da tutti attarverso il sito

  Ritengo sia un cancro che vada estirpato !!

  La Legge 6 febbraio 1996, n. 52, che ha recepito nell'ordinamento italiano 
  la Direttiva 93/13/CEE, del Consiglio del 5 aprile 1993, ha determinato l'inserimento 
  nel Codice Civile di una serie di articoli (1469 bis, ter, quater, quinquies 
  e sexies), organizzati nel Capo XIV bis, e dedicati alle clausole abusive 
  nei contratti stipulati con i consumatori. Sono considerate vessatorie le 
  clausole che, "malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore 
  un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal 
  contratto stipulato tra questi ed un professionista, inteso quale persona 
  fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro della sua attività 
  imprenditoriale o professionale utilizza un contratto avente ad oggetto la 
  cessione di beni o la prestazione di servizi". art.1469

  In conformità con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 
  n. 10086 del 24.7.2001 il Condominio è giuridicamente qualificato quale 
  soggetto consumatore e, come tale, legittimato a invocare tutta la normativa 
  a favore dei consumatori prevista dal nostro Codice Civile.

  Molti tribunali, poi, con diverse sentenze si sono già pronunciati a favore 
  del Condominio, ad esempio in merito ad alcune tipologie di contratti 
  stipulati dallo stesso con la ditta manutentrice del proprio ascensore. 
  Molti contratti, infatti, contengono clausole definite "vessatorie" ovvero 
  clausole che impediscono al consumatore di effettuare scelte libere e 
  consapevoli. Da ciò ne deriva che alcune aziende sottopongono ai propri 
  clienti contratti contenenti disposizioni lesive dei diritti fondamentali 
  del consumatore: tra le tante, ad esempio, l'imposizione di mantenere il 
  rapporto con la stessa società per lunghissimi periodi di tempo, pena il 
  pagamento di rilevanti penali, e con rinnovo tacito del contratto, con 
  richieste di canoni di manutenzione decisamente esorbitanti a fronte, 
  talvolta, di nessuna prestazione.

  A questo proposito, il Tribunale di Bologna con la recente sentenza n. 
  1270/2007 ha nuovamente risolto positivamente per il condominio il 
  contenzioso tra l'attore, tale B.E condomino dello stabile di via Alfa, e la 
  Kone S.p.A. ditta manutentrice dell'impianto elevatore imputandole "canoni 
  indebitamente percepiti". La Kone, infatti, aveva fatto richiesta al 
  condomino di corrispondere della penale prevista dal contratto di 
  manutenzione per anticipata risoluzione dello stesso. La giurisprudenza in 
  materia ha, invece, stabilito da tempo che tale clausola penale ha carattere 
  vessatorio per cui il condomino può recedere il contratto senza pagare 
  nessuna penale.

  Risulta inoltre che talune società, vedendosi recapitare la disdetta 
  anticipata del contratto per inadempienze del proprio servizio di 
  manutenzione, offrono lo stesso servizio applicando sconti di quasi il 50% 
  sui canoni precedentemente pretesi. Ciò dimostra che i prezzi applicati 
  ordinariamente da tali imprese sono del tutto ingiustificati e quindi lesivi 
  dei diritti del consumatore, nel caso sopraccitato del condomino.

  Il Tribunale di Bologna, quindi, ha rigettato il ricorso della Kone 
  accogliendo l'opposizione del cliente-consumatore e condannando la ditta 
  manutentrice a corrispondere delle spese di lite.

    
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  ----- Original Message ----- 
  From: EMMERRE Studio di Roberto Murino 
  To: L'assemblea dei condmmini di Condominio.com 
  Sent: Thursday, February 07, 2008 4:08 PM
  Subject: Re: [Condominio] OT: date un'occhiata


  Confermo che la Shindler ha inviato per lettera raccomandata la modifica ai contratti di manutenzione facendo riferimentio proprio a questo... non so però quanto questo possa essere vincolante per tutti i manutentori. E' probabile che tra vedere e non vedere... loro abbiano preso questa decisione che migliora la loro immagine verso il cliente... . attendiamo gli sviluppi... e se qualcuno sa.. parli.. :-D adesso e sempre...
  Ciao Roberto M.
    ----- Original Message ----- 
    From: Felix 
    To: L'assemblea dei condmmini di Condominio.com 
    Sent: Thursday, February 07, 2008 3:53 PM
    Subject: [Condominio] OT: date un'occhiata


    Non so se possa essere di una qualche utilità a qualcuno, comunque lo posto.
    Ciao Pacooooooo... fatti vivo presto.
    Felice



    CONDOMINIO UGUALE CONSUMATORE
    In Italia ci sono oltre 800mila ascensori  e nel 90% dei casi si tratta di strutture costruite prima del 1999, con un buon numero di impianti risalenti agli anni 80. La manutenzione, dunque, è fondamentale per garantire efficienza e sicurezza.

    Proprio mentre tengono banco le scelte del Parlamento in tema di class-action (l'azione civile collettiva), la causa avviata da Cittadinanzattiva dimostra che anche un'azione inibitoria può produrre risultati nei confronti di migliaia di utenti finali.

    L'azione intentata dall'associazione si basa sul presupposto che il condominio sia configurabile come un consumatore e, dunque, che gli possa essere applicata la normativa di favore prevista dalla legge (compresa la parte in tema di calusole vessatorie). Infatti, Cittadinanzattiva ha agito in giudizio sfruttando l'articolo 1469-sexies del Codice civile. Una norma che consente anche alle associazioni dei consumatori di chiedere al giudice di inibire l'applicazione delle clausole vessatorie.

    Regolate agli articoli 1469-bis e seguenti del Codice civile, queste clausole sono le parti del contratto tra un consumatore e un professionista (nozione in cui rientrano anche le imprese) che determinano, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi.

    Nel caso specifico,a seguito della transazione, Schindler ha applicato le modifiche concordate con Cittadinanzattiva a tutti i contratti in atto e non solo ai nuovi clienti. (Cristiano Dell'Oste)

    Da "Il Sole 24 Ore del 26 Novembre 2007



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