[Condominio] Dissenso (Art.1132)

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Sab 1 Mar 2008 10:08:54 CET


Art. 1132 (Dissenso dei condomini rispetto alle liti) 
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o
di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato
all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle
conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere
notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto
notizia della deliberazione. 
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto
pagare alla parte vittoriosa. 
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino
dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese
del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente. 

 

Quesito:

nel caso che un nuovo condomino (ha appena acquistato un appartamento) al
momento dell’acquisto, viene a conoscenza che il Condominio ha una causa in
corso, può appellarsi all’Art. 1132.

Grazie a tutti.

Attilio

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