[Condominio] Dissenso (Art.1132)
angelo
carliang a carliimmobiliare.191.it
Sab 1 Mar 2008 11:54:03 CET
Dipende da quando è stato notificato il verbale al venditore.
Se questi ha ricevuto la notizia della deliberazione e non ha espresso il suo dissenso entro i trenta giorni, il nuovo subentra nella causa ed eventualmente si rivarrà sul venditore il quale non lo ha informato della lite.
Se invece non è ancora trascorso il termine di notifica il nuovo condòmino, subentrando nei diritti del cedente, ha facoltà di esercitarli nei modi e termini previsti dall'art. 1132 c.c.
Ciao
Angelo
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----- Original Message -----
From: studiocogliati
To: Condominio. com
Sent: Saturday, March 01, 2008 10:08 AM
Subject: [Condominio] Dissenso (Art.1132)
Art. 1132 (Dissenso dei condomini rispetto alle liti)
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Quesito:
nel caso che un nuovo condomino (ha appena acquistato un appartamento) al momento dell'acquisto, viene a conoscenza che il Condominio ha una causa in corso, può appellarsi all'Art. 1132.
Grazie a tutti.
Attilio
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