[Condominio] R: Dissenso (Art.1132)
Mario TAMBASCO
mtambas a tin.it
Sab 1 Mar 2008 22:17:11 CET
Mi permetto di esprimere i miei dubbi sul fatto che … automaticamente …
l’acquirente dell’immobile subentri nella posizione del debitore .
Anzi .
Rispetto alla lite ( e , quindi, soprattutto rispetto alle spese che
comporta una lite come quelle di CTU e di competenze professionali ) a me
sembra che esse restano a carico di coloro che erano condòmini al momento
del sorgere del contenzioso .
Pertanto se un condòmino fu dissenziente … tale rimane .
Se fu favorevole alla instaurazione della lite o favorevole a resistere in
giudizio è costui che rimane obbligato a meno che non vi sia una espressa
pattuizione tra venditore ed acquirente .
L’amico Beppe sicuramente ci conforterà con qualche riferimento
giurisprudenziale estraibile dalla sua banca dati.
Saluti MarioT
Da: condominio-bounces a condominio.com
[mailto:condominio-bounces a condominio.com] Per conto di angelo
Inviato: sabato 1 marzo 2008 11.54
A: L'assemblea dei condmmini di Condominio.com
Oggetto: Re: [Condominio] Dissenso (Art.1132)
Dipende da quando è stato notificato il verbale al venditore.
Se questi ha ricevuto la notizia della deliberazione e non ha espresso il
suo dissenso entro i trenta giorni, il nuovo subentra nella causa ed
eventualmente si rivarrà sul venditore il quale non lo ha informato della
lite.
Se invece non è ancora trascorso il termine di notifica il nuovo condòmino,
subentrando nei diritti del cedente, ha facoltà di esercitarli nei modi e
termini previsti dall'art. 1132 c.c.
Ciao
Angelo
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----- Original Message -----
From: studiocogliati <mailto:studiocogliati a libero.it>
To: Condominio. <mailto:condominio a condominio.com> com
Sent: Saturday, March 01, 2008 10:08 AM
Subject: [Condominio] Dissenso (Art.1132)
Art. 1132 (Dissenso dei condomini rispetto alle liti)
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o
di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato
all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle
conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere
notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto
notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto
pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino
dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese
del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Quesito:
nel caso che un nuovo condomino (ha appena acquistato un appartamento) al
momento dell’acquisto, viene a conoscenza che il Condominio ha una causa in
corso, può appellarsi all’Art. 1132.
Grazie a tutti.
Attilio
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