[Condominio] R: Dissenso (Art.1132)
Beppe
condominio a fastmail.fm
Dom 2 Mar 2008 11:56:07 CET
Infatti Mario
Il codice e tutti i riferimenti giurisprudenziali affermano che non è
possibile l'ambulatorietà delle obbigazioni; esse fanno sempre capo
all'assuntore e non si veicolano con il passaggio di un bene.
I riferimenti sono sempre qui:
http://www.condomini.altervista.org/DebitiVecchi.htm
Ciao
Beppe
> Mi permetto di esprimere i miei dubbi sul fatto che … automaticamente …
> l’acquirente dell’immobile subentri nella posizione del debitore .
> Anzi .
> Rispetto alla lite ( e , quindi, soprattutto rispetto alle spese che
> comporta una lite come quelle di CTU e di competenze professionali ) a me
> sembra che esse restano a carico di coloro che erano condòmini al momento
> del sorgere del contenzioso .
> Pertanto se un condòmino fu dissenziente … tale rimane .
> Se fu favorevole alla instaurazione della lite o favorevole a resistere
> in
> giudizio è costui che rimane obbligato a meno che non vi sia una espressa
> pattuizione tra venditore ed acquirente .
> L’amico Beppe sicuramente ci conforterà con qualche riferimento
> giurisprudenziale estraibile dalla sua banca dati.
> Saluti MarioT
>
>
>
>
>
>
> Dipende da quando è stato notificato il verbale al venditore.
>
> Se questi ha ricevuto la notizia della deliberazione e non ha espresso il
> suo dissenso entro i trenta giorni, il nuovo subentra nella causa ed
> eventualmente si rivarrà sul venditore il quale non lo ha informato della
> lite.
>
> Se invece non è ancora trascorso il termine di notifica il nuovo
> condòmino,
> subentrando nei diritti del cedente, ha facoltà di esercitarli nei modi e
> termini previsti dall'art. 1132 c.c.
>
>
>
> Ciao
>
> Angelo
>
>
>
>
>
>
>
>
> Art. 1132 (Dissenso dei condomini rispetto alle liti)
> Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite
> o
> di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto
> notificato
> all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle
> conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere
> notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto
> notizia della deliberazione.
> Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto
> pagare alla parte vittoriosa.
> Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino
> dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle
> spese
> del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte
> soccombente.
>
>
>
> Quesito:
>
> nel caso che un nuovo condomino (ha appena acquistato un appartamento) al
> momento dell’acquisto, viene a conoscenza che il Condominio ha una causa
> in
> corso, può appellarsi all’Art. 1132.
>
> Grazie a tutti.
>
> Attilio
--
Beppe
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