[Condominio] R: R: Dissenso (Art.1132)
Mario TAMBASCO
mtambas a tin.it
Dom 2 Mar 2008 20:56:02 CET
Grazie per il riferimento .
Avrei voluto leggere anche .... Debiti vecchi prima e dopo il fallimento del
proprietario ... ma il collegamento con l'ANACI Lombardia non mi riesce .
Buona domenica .
MarioT
-----Messaggio originale-----
Da: condominio-bounces a condominio.com
[mailto:condominio-bounces a condominio.com] Per conto di Beppe
Inviato: domenica 2 marzo 2008 11.56
A: L'assemblea dei condmmini di Condominio.com
Oggetto: Re: [Condominio] R: Dissenso (Art.1132)
Infatti Mario
Il codice e tutti i riferimenti giurisprudenziali affermano che non è
possibile l'ambulatorietà delle obbigazioni; esse fanno sempre capo
all'assuntore e non si veicolano con il passaggio di un bene.
I riferimenti sono sempre qui:
http://www.condomini.altervista.org/DebitiVecchi.htm
Ciao
Beppe
> Mi permetto di esprimere i miei dubbi sul fatto che … automaticamente …
> l’acquirente dell’immobile subentri nella posizione del debitore .
> Anzi .
> Rispetto alla lite ( e , quindi, soprattutto rispetto alle spese che
> comporta una lite come quelle di CTU e di competenze professionali ) a me
> sembra che esse restano a carico di coloro che erano condòmini al momento
> del sorgere del contenzioso .
> Pertanto se un condòmino fu dissenziente … tale rimane .
> Se fu favorevole alla instaurazione della lite o favorevole a resistere
> in
> giudizio è costui che rimane obbligato a meno che non vi sia una espressa
> pattuizione tra venditore ed acquirente .
> L’amico Beppe sicuramente ci conforterà con qualche riferimento
> giurisprudenziale estraibile dalla sua banca dati.
> Saluti MarioT
>
>
>
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