[Condominio] R: Dissenso (Art.1132)

angelo carliang a carliimmobiliare.191.it
Lun 3 Mar 2008 14:16:16 CET


Riporto la domanda di Attilio:

nel caso che un nuovo condomino (ha appena acquistato un appartamento) al momento dell'acquisto, viene a conoscenza che il Condominio ha una causa in corso, può appellarsi all'Art. 1132?

All'indirizzo riportato da Beppe la prima massima della sentenza della Cass. del 22/02/2008 n. 1956 non è riportata integralmente, infatti finisce con: ..... l'acquirente dell'unità immobiliare risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandola, è divenuto condomino; e se, in virtù del principio del'ambulatorietà passiva di tali abbligazioni sia stato chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, ha diritto di rivalersi nei confronti del suo dante causa.  

Il condominio non è il suo dante causa. La sentenza in questione, riguarda propiro l'adempimento di un'obbligazione risarcitoria condominiale sorta prima dell'acquisto. 
A parte la questione meramente economica per stabilire a chi andranno eventualmente imputate le spese in caso di soccombenza ma anche a chi andranno accreditati i rimborsi in caso di vittoria, le cause possono riguardare ad esempio la maggiore o minore intensità o ampliamento del godimento di una parte comune. In questo caso l'acquirente potrà vedere accrescere e deprezzare il proprio bene. Nel primo caso sarà felice nel secondo gli brucia.
Della circostanza che sia stata promossa una lite o resistere ad una domanda, l'onere dell'informazione sarà a carico di chi ha venduto il quale stabilirà con l'acquirente, quali saranno i conguagli in base all'esito della causa. 
Se l'acquirente ha la possibilità di dichiare il suo dissenso perchè ancora non sono decorsi i termini, non vedo per quale motivo non possa farlo, anche perchè in caso di soccombenza avrebbe un motivo in più per rivalersi sul venditore, il quale dopo la vendita non è più condomino e la causa riguarda il condominio.

Deve anche essere precisato che se si tratta di una causa che rientra nei poteri dell'amministratore il dissenso non opera.

Io confermo quanto ho già scritto, anche perchè pensando ad una situazione al limite, dove in un condominio si succedono rapidamente nuovi condòmini e degli originari promotori o resistenti non vi sia più nessuno, cosa accadrebbe?

Ciao
Angelo



----- Original Message ----- 
From: "Beppe" <condominio a fastmail.fm>
To: "L'assemblea dei condmmini di Condominio.com" <condominio a condominio.com>
Sent: Sunday, March 02, 2008 11:56 AM
Subject: Re: [Condominio] R: Dissenso (Art.1132)


Infatti Mario
Il codice e tutti i riferimenti giurisprudenziali affermano che non è
possibile l'ambulatorietà delle obbigazioni; esse fanno sempre capo
all'assuntore e non si veicolano con il passaggio di un bene.
I riferimenti sono sempre qui:

http://www.condomini.altervista.org/DebitiVecchi.htm

Ciao
Beppe



> Mi permetto di esprimere i miei dubbi sul fatto che . automaticamente .
> l'acquirente dell'immobile subentri nella posizione del debitore .
> Anzi .
> Rispetto alla lite ( e , quindi, soprattutto rispetto alle spese che
> comporta una lite come quelle di CTU e di competenze professionali ) a me
> sembra che esse restano a carico di coloro che erano condòmini al momento
> del sorgere del contenzioso .
> Pertanto se un condòmino fu dissenziente .  tale rimane .
> Se fu favorevole alla instaurazione della lite o favorevole a resistere
> in
> giudizio è costui che rimane obbligato a meno che non vi sia una espressa
> pattuizione tra venditore ed acquirente .
> L'amico Beppe sicuramente ci conforterà con qualche riferimento
> giurisprudenziale estraibile dalla sua banca dati.
> Saluti MarioT 
> 
>  
> 

> 
>  
> 
> Dipende da quando è stato notificato il verbale al venditore. 
> 
> Se questi ha ricevuto la notizia della deliberazione e non ha espresso il
> suo dissenso entro i trenta giorni, il nuovo subentra nella causa ed
> eventualmente si rivarrà sul venditore il quale non lo ha informato della
> lite.
> 
> Se invece non è ancora trascorso il termine di notifica il nuovo
> condòmino,
> subentrando nei diritti del cedente, ha facoltà di esercitarli nei modi e
> termini previsti dall'art. 1132 c.c.
> 
>  
> 
> Ciao
> 
> Angelo
> 
>  
> 
>  
> 
> 
>  
> 
> Art. 1132 (Dissenso dei condomini rispetto alle liti) 
> Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite
> o
> di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto
> notificato
> all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle
> conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere
> notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto
> notizia della deliberazione. 
> Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto
> pagare alla parte vittoriosa. 
> Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino
> dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle
> spese
> del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte
> soccombente. 
> 
>  
> 
> Quesito:
> 
> nel caso che un nuovo condomino (ha appena acquistato un appartamento) al
> momento dell'acquisto, viene a conoscenza che il Condominio ha una causa
> in
> corso, può appellarsi all'Art. 1132.
> 
> Grazie a tutti.
> 
> Attilio
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: http://www.condominio.com/pipermail/condominio/attachments/20080303/e3db7852/attachment.html 


Maggiori informazioni sulla lista Condominio