[Condominio] R: Delega..........cerchiamo di capire di cosa di stà parlando !!

Mario TAMBASCO mtambas a tin.it
Dom 9 Mar 2008 22:31:07 CET




ROSSO = Rispetto il tuo modo di vedere ma non lo condivido, ritenendolo
eccessivo e 
superfluo.

Risposta:

1) la delega può anche essere verbale mi firmi il registro presenze sotto
delegato
2) Il condomino non ha nessun potere per rifiutare la delega
3) Cassazione civ. sez. II  n. 8116 27/07/1999 alla quale aggiungo quella 
più recente Cass. civ. sez. II 27/03/2003 n. 4531

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RISPOSTA = Secondo il mio punto di vista ( e preliminarmente ) il presidente
di un'assemblea di condominio prima di dichiarare validamente costituita
l'assemblea e procedere alla discussione dell'ordine del giorno deve
accertarsi che tutti i partecipanti al condominio abbiano avuto "conoscenza"
dell'avvenuta convocazione .

Quindi , il presidente deve chiedere all'amministratore che gli sia data la
prova che ha comunicato l'avviso di convocazione . 

Nel caso di specie sembra che ciò non sia avvenuto perché l'amministratore
ha il problema che non è riuscito ad individuare "le generalità di tutti i
soggetti ".

Se l'amministratore non ha potuto fare ciò , come può la persona che si
presenta in assemblea sostenere di essere il delegato ? 

Orbene - a mio avviso - la persona che compare personalmente in
un'assemblea, assumendo di essere delegato ( con atto scritto ), è bene che
(per evitare contestazioni) esibisca e depositi agli atti dell'assemblea una
delega ove siano apposte tutte le firme degli aventi diritti ( qualche firma
potrebbe anche non essere autentica - cosa che molto spesso succede nelle
assemblee - ma il presidente non è tenuto a fare nessuna verifica in quanto
la responsabilità resta in testa a chi ha prodotto la delega ) . 
 
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Affinché uno dei comproprietari pro indiviso di un piano o di una porzione 
di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea 
del condominio, nonché validamente rappresentato nella medesima, con 
riguardo ad affari di ordinaria amministrazione, dall'altro comproprietario 
della stessa unità immobiliare, non si richiedono particolari formalità, 
essendo sufficiente che risulti provato, anche per presunzioni, che il primo

dei predetti comproprietari abbia ricevuto effettiva notizia della 
convocazione dell'assemblea, ed abbia conferito, sia pure verbalmente, il 
potere di rappresentanza.

* Cass. civ., sez. II, 27 luglio 1999, n. 8116, Rossetto c. Cond. V. 
Catilina 2, Anzio.


********* questo vale quando si tratta di immobile in comproprietà a persone
che abitano sotto lo stesso tetto per cui consegnata la convocazione ad uno
solo di loro .... scatta la presunzione che anche il convivente ne abbia
avuto conoscenza . 


Nel mio condominio - per esempio - l'amministratore ( che sono io per
intenderci ) - secondo il mio modo di vedere - non può consegnare a me (
autoconsegna ) o a mia moglie la convocazione dell'assemblea in quanto mio
figlio - seppur studente - abita a Siena per cui ... non è convivente .
Quindi io amministratore invio a mio figlio a Siena la convocazione
dell'assemblea .

Rosso ... secondo te è superfluo ? o voglia di perdere tempo ? ho la mania
di spedire raccomandate ? 

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Ma tornando ai comproprietari sconosciuti ................


**** Vedi Rosso che la notifica presso l'ultimo domicilio del de cuius ...
impersonalmente e collettivamente ... vale se fatta entro ... un anno ...
dalla morte ... non certo per due , cinque, dieci etc. ...  sarebbe troppo
bello e comodo .

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Saluti MarioT 



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