[Condominio] R: R: Delega..........cerchiamo di capire di cosa si stà parlando !!

Mario TAMBASCO mtambas a tin.it
Lun 10 Mar 2008 01:06:48 CET


Scusami ,

 

ma non so come rispondere al tuo messaggio in quanto io ho detto ( o almeno
avevo cercato di dire senza essermi evidentemente riuscito a spiegarmi )
che proprietario dell’appartamento nel quale io e mia moglie viviamo è di
proprietà di mio figlio ( cioè significa che mio figlio è l’unico e solo
proprietario ) . 

 

Mio figlio non vive con me e, quindi, non è convivente .

 

Ergo l’amministratore ( che sono per la cronaca io )  debbo inviare la
convocazione a mio figlio o per posta o per fax o per e.mail o glie la vado
a portare a mani a Siena.

 

Al momento dell’insediamento dell’assemblea il presidente di essa deve o non
verificare se tutti i condòmini sono stati invitati all’assemblea ???

 

Se all’assemblea si presenta la madre di mio figlio costei deve o non dare
dimostrazione di essere delegata ?

 

Se non ha una delega scritta ( vera o fasullo che sia assumendosene la
responsabilità ) e se il presidente non si mette in contatto telefonico con
mio figlio per accertarsi che viene conferita “delega orale”  è legittimo
che si  dichiari validamente costituita l’assemblea  ? 

 

In cosa consisterebbe la …. presunzione … in base alla quale mio figlio
sarebbe venuto a conoscenza della convocazione dell’assemblea …  nel fatto
che il padre è l’amministratore del condominio  ??? 

 

Scusami ma non so come spiegarmi meglio di così per cui … lasciamo stare …
ciascuno faccia quello che vuole e … ciascuno si legga le sentenze e le
interpreti come vuole .

 

Visto che secondo te io non capisco di cosa stiamo parlando …  non ha senso
continuare .

 

Abbiti la buona notte .

 

MarioT 

 

 

 

Da: condominio-bounces a condominio.com
[mailto:condominio-bounces a condominio.com] Per conto di Rosso
Inviato: domenica 9 marzo 2008 23.46
A: L'assemblea dei condmmini di Condominio.com
Oggetto: Re: [Condominio] R: Delega..........cerchiamo di capire di cosa si
stà parlando !!

 

Ciao Mario !!

 

Questo era stato già menzionato :

 

che comunque non incide sul quesito.......il condomino non avrebbe potuto 
invalidare l'assemblea se il problema non lo riguarda personalmente e 
ribadisco la contraddizione tra il presidente che deve verificare che tutti 
i condomini sono stati invitati.... e le varie sentenze che stabiliscono la 
presunzione della convocazione ..che può essere anche verbale...

 

Se poi vogliamo aprire una discussione su questo punto nessun problema.

 

La contestazione era stata fatta dal condomino riguardo la delega e non dal
presidente circa la verifica delle convocazioni e la differenza è notevole,
le sentenze riportate mi sembrano abbastanza chiare e non sono riferite solo
a conviventi se vuoi te ne cito altre ....... !!!

 

io ti conosco come proprietario, non sò che tuo figlio è comproprietario
perchè non mi è stato mai comunicato, non lo invito e ....vedi
sentenze......!!  

io conosco il comproprietario residente ed il figlio come comproprietario
non residente o invio convocazione a/r a ognuno, o al residente la inserisco
nella cassetta postale e affissione in bacheca (se vuoi ti posto sentenza,
ma sò che la conosci ne abbiamo già parlato) o il figlio mi inoltra richista
di inviare tutta la documentazione inerente il condominio... compresi
eventuali verbali e convocazioni presso l'indirizzo del padre !!

io ti conosco come comproprietario  sono venuto a conoscenza che ci sono
altri comproprietari, ti invio a/r e ti richiedo riferimenti dell' atto e le
generalità di eventuali comproprietari, tu non mi rispondi ed io faccio
visura catastale..... che è più di quanto richiesto dalla cassazione circa
la variazione indirizzo.

 

La responsabilità della delega scritta resta in testa a chi ha prodotto la
delega; anche quella verbale, firmando il foglio presenze sotto la voce
delegato resta in testa a chi ha firmato.  

 

 
Ciao 

 
Mario

 

 

 

 

 

 

 

----- Original Message ----- 

From: "Mario TAMBASCO" < <mailto:mtambas a tin.it> mtambas a tin.it>

To: "'L'assemblea dei condmmini di Condominio.com'" <
<mailto:condominio a condominio.com> condominio a condominio.com>

Sent: Sunday, March 09, 2008 10:31 PM

Subject: [Condominio] R: Delega..........cerchiamo di capire di cosa di stà
parlando !!

 




ROSSO = Rispetto il tuo modo di vedere ma non lo condivido, ritenendolo
eccessivo e 
superfluo.

Risposta:

1) la delega può anche essere verbale mi firmi il registro presenze sotto
delegato
2) Il condomino non ha nessun potere per rifiutare la delega
3) Cassazione civ. sez. II  n. 8116 27/07/1999 alla quale aggiungo quella 
più recente Cass. civ. sez. II 27/03/2003 n. 4531

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RISPOSTA = Secondo il mio punto di vista ( e preliminarmente ) il presidente
di un'assemblea di condominio prima di dichiarare validamente costituita
l'assemblea e procedere alla discussione dell'ordine del giorno deve
accertarsi che tutti i partecipanti al condominio abbiano avuto "conoscenza"
dell'avvenuta convocazione .

Quindi , il presidente deve chiedere all'amministratore che gli sia data la
prova che ha comunicato l'avviso di convocazione . 

Nel caso di specie sembra che ciò non sia avvenuto perché l'amministratore
ha il problema che non è riuscito ad individuare "le generalità di tutti i
soggetti ".

Se l'amministratore non ha potuto fare ciò , come può la persona che si
presenta in assemblea sostenere di essere il delegato ? 

Orbene - a mio avviso - la persona che compare personalmente in
un'assemblea, assumendo di essere delegato ( con atto scritto ), è bene che
(per evitare contestazioni) esibisca e depositi agli atti dell'assemblea una
delega ove siano apposte tutte le firme degli aventi diritti ( qualche firma
potrebbe anche non essere autentica - cosa che molto spesso succede nelle
assemblee - ma il presidente non è tenuto a fare nessuna verifica in quanto
la responsabilità resta in testa a chi ha prodotto la delega ) . 
 
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Affinché uno dei comproprietari pro indiviso di un piano o di una porzione 
di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea 
del condominio, nonché validamente rappresentato nella medesima, con 
riguardo ad affari di ordinaria amministrazione, dall'altro comproprietario 
della stessa unità immobiliare, non si richiedono particolari formalità, 
essendo sufficiente che risulti provato, anche per presunzioni, che il primo

dei predetti comproprietari abbia ricevuto effettiva notizia della 
convocazione dell'assemblea, ed abbia conferito, sia pure verbalmente, il 
potere di rappresentanza.

* Cass. civ., sez. II, 27 luglio 1999, n. 8116, Rossetto c. Cond. V. 
Catilina 2, Anzio.


********* questo vale quando si tratta di immobile in comproprietà a persone
che abitano sotto lo stesso tetto per cui consegnata la convocazione ad uno
solo di loro .... scatta la presunzione che anche il convivente ne abbia
avuto conoscenza . 


Nel mio condominio - per esempio - l'amministratore ( che sono io per
intenderci ) - secondo il mio modo di vedere - non può consegnare a me (
autoconsegna ) o a mia moglie la convocazione dell'assemblea in quanto mio
figlio - seppur studente - abita a Siena per cui ... non è convivente .
Quindi io amministratore invio a mio figlio a Siena la convocazione
dell'assemblea .

Rosso ... secondo te è superfluo ? o voglia di perdere tempo ? ho la mania
di spedire raccomandate ? 

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Ma tornando ai comproprietari sconosciuti ................


**** Vedi Rosso che la notifica presso l'ultimo domicilio del de cuius ...
impersonalmente e collettivamente ... vale se fatta entro ... un anno ...
dalla morte ... non certo per due , cinque, dieci etc. ...  sarebbe troppo
bello e comodo .

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Saluti MarioT 

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