[Condominio] R: R: R: R: ICI
Paco
pacoalonzi a tiscalinet.it
Ven 30 Maggio 2008 14:24:48 CEST
Nel caso due, e la prima casa sia locata?
Ciao
Paco
p.s. bentornato Christian, ogni tanto ti si legge:-)))
Troppi impegni he.....
è sempre un piacere leggerti comunque
----- Original Message -----
From: northwind1958 a tiscali.it
To: 'L'assemblea dei condmmini di Condominio.com'
Sent: Friday, May 30, 2008 7:30 AM
Subject: [Condominio] R: R: R: R: ICI
Non sono d'accordo,
bisogna distinguere i diversi casi:
1) nudo proprietario e usufruttuario: l'ici lo paga l'usufruttuario e se per lui si tratta della sua abitazione di residenza allora rientra tra l'esenzione prima casa.
2) il proprietario della casa non risiede nella sua casa ma comunque risiede nello stesso comune allora si tratta sempre di prima casa e beneficia dell'esenzione
3) il proprietario della casa risiede in comune diverso da quello dove é ubicato la sua casa indifferentemente se é l'unica che possiede o meno, in questo caso non può beneficiare dell'esenzione, potrebbe però, come giustamente scrive Mario, beneficiare comunque delle aliquote agevolate se la casa é data in comodato a dei parenti che vi vivono stabilmente e che hanno la residenza presso tale abitazione .
Saluti
Christian
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Da: condominio-bounces a condominio.com [mailto:condominio-bounces a condominio.com] Per conto di Mario Tambasco
Inviato: venerdì 30 maggio 2008 0.54
A: 'L'assemblea dei condmmini di Condominio.com'
Oggetto: [Condominio] R: R: R: ICI
Un caso che fa riflettere è quello dell'immobile di cui si è proprietari e concesso in "comodato d'uso" ad un proprio congiunto ( come al proprio figlio per esempio ) .
Nel mio comune di Capaccio-Paestum già nel periodo tra il 1997/2005 godemmo dell'esenzione ICI noi proprietari di prima casa e ricordo che tale esenzione la estendemmo anche a quelle case ove erano residenti figli o congiunti del proprietario previa esibizione del contratto di comodato registrato .
Mi sembra anche giusto che un genitore possa concedere in uso gratuito un proprio appartamento ad un proprio figlio o fratello etc. senza doversi vedere costretto a dover essere costretto ad una donazione precoce a favore del figlio .
Le conseguenze . come sapete . sono quelle che un appartamento donato al figlio che per disavventura , poi, si dovesse separare di sicuro potrebbe rimanere a beneficio della nuora in caso di affidamento della prole .
Saluti MarioT
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Da: condominio-bounces a condominio.com [mailto:condominio-bounces a condominio.com] Per conto di Ombretta Bastetti
Inviato: giovedì 29 maggio 2008 16.17
A: 'L'assemblea dei condmmini di Condominio.com'
Oggetto: [Condominio] R: R: ICI
Purtroppo è così...... Se non risiedi non puoi usufruire della detrazione sulla prima casa..... di conseguenza neanche l'esonero dal pagamento.
Ciao
Ombre
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Da: condominio-bounces a condominio.com [mailto:condominio-bounces a condominio.com] Per conto di altissimo2007
Inviato: giovedì 29 maggio 2008 16.18
A: 'CatinotoEnrico'; 'L'assemblea dei condmmini di Condominio.com'
Oggetto: [Condominio] R: ICI
A me è stato detto che per mia prima casa si intende quella dove ho la residenza ufficiale.. Se qualcuno ha parere diverso me lo dica (al momento sono anch'io interessata..)
Ciao
Flo
Da: condominio-bounces a condominio.com [mailto:condominio-bounces a condominio.com] Per conto di CatinotoEnrico
Inviato: giovedì 29 maggio 2008 13.01
A: Condominio
Oggetto: [Condominio] ICI
Cari amici,
dopo aver letto il decreto con cui si elimina l' ICI dalla prima casa.
Mi chedo, se sono proprietario di un appartamento che è la mia prima casa,
ma abito e risiedo in un appartamento in affitto, anch'io sono esonerato dal pagamento dell'ICI per la
mia prima casa ?
Enrico
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