<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content=text/html;charset=ISO-8859-1>
<META content="MSHTML 6.00.6000.16587" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY text=#000000 bgColor=#ffffff>
<BLOCKQUOTE
style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
<DIV style="FONT: 10pt arial">
<DIV align=left><FONT color=#000000><STRONG>Ciao !!</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT color=#000000><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=left><FONT color=#000000><STRONG>CONDOMINIO UGUALE
CONSUMATORE</STRONG> cosa già trattata e postata il 05/11/2007 </FONT></DIV>
<DIV align=left> </DIV>
<DIV align=left>La schindler pag. 2<STRONG> Aggiornamento clausole
contrattuali</STRONG> non prende in considerazione quanto contenuto nel
dispositivo di alcune sentenze, continuando a mantenere contratti pluriennali,
e menzionando una riduzione dell'entità delle penali previste in favore della
Schindler per ipotesi di inadempimento, da parte del cliente, agli obblighi
contrattuali. </DIV>
<DIV align=left> </DIV>
<DIV align=left>Ecco in sintesi alcune delle novità introdotte a partire da
Dicembre 2007:</DIV>
<DIV align=left>
<UL>
<LI><SPAN class=mainContent><STRONG>si riduce l’entità delle penali previste
in favore dell'Azienda in caso di inadempimento da parte del Cliente degli
obblighi contrattuali: per es., per contratti fino a tre anni, le relative
penali calano dal 100% al 45% dei residui canoni fino alla scadenza del
contratto. </STRONG></SPAN>
<LI><SPAN class=mainContent><STRONG>Si riduce la durata del tacito rinnovo
da un periodo che poteva essere anche di 10 anni ad un massimo di tre
anni.</STRONG> </SPAN>
<LI><SPAN class=mainContent>I<STRONG> tempi per la disdetta si riducono da
un anno prima della scadenza del contratto a soli 60 giorni per i contratti
di breve durata, o 90 giorni per tutti gli altri contratti. </STRONG></SPAN>
<LI><SPAN class=mainContent>Si afferma la possibilità che Schindler esegua –
anche in assenza di un esplicito ordine del cliente – quei soli interventi
che, fino ad un tetto massimo di spesa pari a € 500, siano indispensabili ed
indifferibili per la sicurezza dell’impianto e per la salvaguardia
dell’incolumità degli utenti; in tutte le altre ipotesi, sussiste il diritto
del Cliente, che richieda l’esecuzione di qualunque intervento non compreso
nel contratto di manutenzione, ad ottenere da Schindler un preventivo
scritto, che specifichi nel dettaglio i costi ed i tempi di esecuzione degli
interventi stessi. </SPAN>
<LI><SPAN class=mainContent>Viene riconosciuto il diritto del Cliente ad
ottenere un tempestivo avviso da Schindler qualora, anche a causa
dell’anzianità dell’impianto, non siano più disponibili sul mercato una o
più parti di ricambio, con contestuale obbligo di Schindler di fornire al
Cliente un’altrettanto tempestiva proposta scritta in merito ai possibili
interventi alternativi, idonei ad ovviare alla mancata disponibilità dei
ricambi ed a ripristinare la perfetta efficienza dell’impianto. </SPAN>
<LI><SPAN class=mainContent>Viene riconosciuto il diritto del Cliente a non
pagare i canoni contrattuali nel caso in cui, per fatto imputabile a
Schindler, l'impianto non possa essere tenuto in funzione e si renda
necessario il fermo dello stesso per un periodo superiore a trenta giorni.
</SPAN>
<LI><SPAN class=mainContent><STRONG>In caso di controversie, viene
riconosciuta ai Clienti la facoltà di rivolgersi al Foro della propria
residenza o del proprio domicilio elettivo. </STRONG></SPAN>
<LI><SPAN class=mainContent>Previsione di un termine massimo di durata
dell’eventuale sospensione dei servizi di manutenzione da parte di Schindler
e la riduzione dell’entità dei canoni dovuti dal Cliente per tutta la durata
della sospensione medesima. </SPAN>
<LI><SPAN class=mainContent>Introduzione di nuovi criteri di calcolo per la
revisione annuale dei canoni contrattuali, basati su indici Istat
conoscibili e consultabili da tutti attarverso il
sito<BR></SPAN></LI></UL></DIV>
<DIV><SPAN class=mainContent>Ritengo sia un cancro che vada estirpato
!!</SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=mainContent></SPAN> </DIV></DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial">La Legge 6 febbraio 1996, n. 52, che ha recepito
nell'ordinamento italiano <BR>la Direttiva 93/13/CEE, del Consiglio del 5
aprile 1993, ha determinato l'inserimento <BR>nel Codice Civile di una serie
di articoli (1469 bis, ter, quater, quinquies <BR>e sexies), organizzati nel
Capo XIV bis, e dedicati alle clausole abusive <BR>nei contratti stipulati con
i consumatori. Sono considerate vessatorie le <BR>clausole che, "malgrado la
buona fede, determinano a carico del consumatore <BR>un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal <BR>contratto stipulato
tra questi ed un professionista, inteso quale persona <BR>fisica o giuridica,
pubblica o privata, che nel quadro della sua attività <BR>imprenditoriale o
professionale utilizza un contratto avente ad oggetto la <BR>cessione di beni
o la prestazione di servizi". art.1469<BR><BR>In conformità con quanto
stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza <BR>n. 10086 del 24.7.2001
il Condominio è giuridicamente qualificato quale <BR>soggetto consumatore e,
come tale, legittimato a invocare tutta la normativa <BR>a favore dei
consumatori prevista dal nostro Codice Civile.<BR><BR>Molti tribunali, poi,
con diverse sentenze si sono già pronunciati a favore <BR>del Condominio, ad
esempio in merito ad alcune tipologie di contratti <BR>stipulati dallo stesso
con la ditta manutentrice del proprio ascensore. <BR><STRONG>Molti contratti,
infatti, contengono clausole definite "vessatorie" ovvero <BR>clausole che
impediscono al consumatore di effettuare scelte libere e <BR>consapevoli. Da
ciò ne deriva che alcune aziende sottopongono ai propri <BR>clienti contratti
contenenti disposizioni lesive dei diritti fondamentali <BR>del consumatore:
tra le tante, ad esempio, l'imposizione di mantenere il <BR>rapporto con la
stessa società per lunghissimi periodi di tempo, pena il <BR>pagamento di
rilevanti penali, e con rinnovo tacito del contratto, con <BR>richieste di
canoni di manutenzione decisamente esorbitanti a fronte, <BR>talvolta, di
nessuna prestazione.<BR></STRONG><BR>A questo proposito, il Tribunale di
Bologna con la recente sentenza n. <BR>1270/2007 ha nuovamente risolto
positivamente per il condominio il <BR>contenzioso tra l'attore, tale B.E
condomino dello stabile di via Alfa, e la <BR>Kone S.p.A. ditta manutentrice
dell'impianto elevatore imputandole "canoni <BR>indebitamente percepiti". La
Kone, <STRONG>infatti, aveva fatto richiesta al <BR>condomino di corrispondere
della penale prevista dal contratto di <BR>manutenzione per anticipata
risoluzione dello stesso. La giurisprudenza in <BR>materia ha, invece,
stabilito da tempo che tale clausola penale ha carattere <BR>vessatorio per
cui il condomino può recedere il contratto senza pagare <BR>nessuna
penale.<BR></STRONG><BR>Risulta inoltre che talune società, vedendosi
recapitare la disdetta <BR>anticipata del contratto per inadempienze del
proprio servizio di <BR>manutenzione, offrono lo stesso servizio applicando
sconti di quasi il 50% <BR>sui canoni precedentemente pretesi. Ciò dimostra
che i prezzi applicati <BR>ordinariamente da tali imprese sono del tutto
ingiustificati e quindi lesivi <BR>dei diritti del consumatore, nel caso
sopraccitato del condomino.<BR><BR>Il Tribunale di Bologna, quindi, ha
rigettato il ricorso della Kone <BR>accogliendo l'opposizione del
cliente-consumatore e condannando la ditta <BR>manutentrice a corrispondere
delle spese di lite.<BR></DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial"> </DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial">
Rosso</DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial"> </DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial"> </DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial"> </DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>
<DIV
style="BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial; font-color: black"><B>From:</B>
<A title=romurino@tiscali.it href="mailto:romurino@tiscali.it">EMMERRE Studio
di Roberto Murino</A> </DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A title=condominio@condominio.com
href="mailto:condominio@condominio.com">L'assemblea dei condmmini di
Condominio.com</A> </DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Thursday, February 07, 2008 4:08
PM</DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> Re: [Condominio] OT: date
un'occhiata</DIV>
<DIV><BR></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Confermo che la Shindler ha inviato per lettera
raccomandata la modifica ai contratti di manutenzione facendo riferimentio
proprio a questo... non so però quanto questo possa essere vincolante per
tutti i manutentori. E' probabile che tra vedere e non vedere... loro abbiano
preso questa decisione che migliora la loro immagine verso il cliente... .
attendiamo gli sviluppi... e se qualcuno sa.. parli.. :-D adesso e
sempre...</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Ciao Roberto M.</FONT></DIV>
<BLOCKQUOTE
style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
<DIV style="FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>
<DIV
style="BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial; font-color: black"><B>From:</B>
<A title=lccflc@identitaregionale.it
href="mailto:lccflc@identitaregionale.it">Felix</A> </DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A title=condominio@condominio.com
href="mailto:condominio@condominio.com">L'assemblea dei condmmini di
Condominio.com</A> </DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Thursday, February 07, 2008 3:53
PM</DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> [Condominio] OT: date
un'occhiata</DIV>
<DIV><BR></DIV>Non so se possa essere di una qualche utilità a qualcuno,
comunque lo posto.<BR>Ciao Pacooooooo... fatti vivo
presto.<BR>Felice<BR><BR><BR>
<DIV align=left><B class=titolo><FONT color=#000000>CONDOMINIO UGUALE
CONSUMATORE</FONT></B></DIV><SPAN class=testo_piccolo>
<P class=MsoNormal margin:="" 0cm="" 10pt;="" text-align:=""
justify=""><FONT size=2><FONT face="" times="" new="" roman,="" times,=""
serif="">In Italia ci sono oltre 800mila ascensori<SPAN mso-spacerun:=""
yes=""> </SPAN>e nel 90% dei casi si tratta di strutture costruite
prima del 1999, con un buon numero di impianti risalenti agli anni 80. La
manutenzione, dunque, è fondamentale per garantire efficienza e
sicurezza.</FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal margin:="" 0cm="" 10pt;="" text-align:=""
justify=""><FONT size=2><FONT face="" times="" new="" roman,="" times,=""
serif="">Proprio mentre tengono banco le scelte del Parlamento in tema di
class-action (l’azione civile collettiva), la causa avviata da
Cittadinanzattiva dimostra che anche un’azione inibitoria può produrre
risultati nei confronti di migliaia di utenti finali.</FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal margin:="" 0cm="" 10pt;="" text-align:=""
justify=""><FONT size=2><FONT face="" times="" new="" roman,="" times,=""
serif="">L’azione intentata dall’associazione si basa sul presupposto che il
condominio sia configurabile come un consumatore e, dunque, che gli possa
essere applicata la normativa di favore prevista dalla legge (compresa la
parte in tema di calusole vessatorie). Infatti, Cittadinanzattiva ha agito
in giudizio sfruttando l’articolo 1469-sexies del Codice civile. Una norma
che consente anche alle associazioni dei consumatori di chiedere al giudice
di inibire l’applicazione delle clausole vessatorie.</FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal margin:="" 0cm="" 10pt;="" text-align:=""
justify=""><FONT size=2><FONT face="" times="" new="" roman,="" times,=""
serif="">Regolate agli articoli 1469-bis e seguenti del Codice civile,
queste clausole sono le parti del contratto tra un consumatore e un
professionista (nozione in cui rientrano anche le imprese) che determinano,
a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi.</FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal margin:="" 0cm="" 10pt;="" text-align:=""
justify=""><FONT size=2><FONT face="" times="" new="" roman,="" times,=""
serif="">Nel caso specifico,a seguito della transazione, Schindler ha
applicato le modifiche concordate con Cittadinanzattiva a tutti i contratti
in atto e non solo ai nuovi clienti. (Cristiano Dell’Oste)</FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal margin:="" 0cm="" 10pt;="" text-align:=""
justify=""><FONT size=2><FONT face="" times="" new="" roman,="" times,=""
serif="">Da “Il Sole 24 Ore del 26 Novembre
2007</FONT></FONT></P></SPAN><BR>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>