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<BODY>
<DIV><FONT size=2>Riporto la domanda di Attilio:</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT size=2>nel caso che un nuovo condomino (ha appena acquistato un
appartamento) al momento dell'acquisto, viene a conoscenza che il
Condominio ha una causa in corso, può appellarsi all'Art.
1132?</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT size=2>All'indirizzo riportato da Beppe la prima massima della
sentenza della Cass. del 22/02/2008 n. 1956 non è riportata integralmente,
infatti finisce con: ..... <EM>l'acquirente dell'unità immobiliare risponde
soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in
cui, acquistandola, è divenuto condomino; e se, <U>in virtù del principio
del'ambulatorietà passiva</U> di tali abbligazioni sia stato chiamato a
rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore,
<STRONG><U>ha diritto di rivalersi nei confronti del suo dante
causa</U></STRONG></EM><STRONG><U>. </U></STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT size=2>Il condominio non è il suo dante causa. La sentenza in
questione, riguarda propiro l'adempimento di un'obbligazione risarcitoria
condominiale sorta prima dell'acquisto. </FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2>A parte la questione meramente economica per stabilire a chi
andranno eventualmente imputate le spese in caso di soccombenza ma anche a chi
andranno accreditati i rimborsi in caso di vittoria, le cause possono riguardare
ad esempio la maggiore o minore intensità o ampliamento del godimento di
una parte comune. In questo caso l'acquirente potrà vedere accrescere e
deprezzare il proprio bene. Nel primo caso sarà felice nel secondo gli
brucia.</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2>Della circostanza che sia stata promossa una lite o resistere
ad una domanda, l'onere dell'informazione sarà a carico di chi ha venduto il
quale stabilirà con l'acquirente, quali saranno i conguagli in base
all'esito della causa. </FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2>Se l'acquirente ha la possibilità di dichiare il suo dissenso
perchè ancora non sono decorsi i termini, non vedo per quale motivo non possa
farlo, anche perchè in caso di soccombenza avrebbe un motivo in più per
rivalersi sul venditore, il quale dopo la vendita non è più condomino e la causa
riguarda il condominio.</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT size=2>Deve anche essere precisato che se si tratta di una causa che
rientra nei poteri dell'amministratore il dissenso non opera.</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT size=2>Io confermo quanto ho già scritto, anche perchè pensando ad
una situazione al limite, dove in un condominio si succedono rapidamente nuovi
condòmini e degli originari promotori o resistenti non vi sia più nessuno, cosa
accadrebbe?</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT size=2>Ciao</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2>Angelo</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT size=2>----- Original Message ----- </FONT>
<DIV><FONT size=2>From: "Beppe" <</FONT><A
href="mailto:condominio@fastmail.fm"><FONT
size=2>condominio@fastmail.fm</FONT></A><FONT size=2>></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2>To: "L'assemblea dei condmmini di Condominio.com"
<</FONT><A href="mailto:condominio@condominio.com"><FONT
size=2>condominio@condominio.com</FONT></A><FONT size=2>></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2>Sent: Sunday, March 02, 2008 11:56 AM</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2>Subject: Re: [Condominio] R: Dissenso
(Art.1132)</FONT></DIV></DIV>
<DIV><FONT size=2><BR></FONT></DIV><FONT size=2>Infatti Mario<BR>Il codice e
tutti i riferimenti giurisprudenziali affermano che non è<BR>possibile
l'ambulatorietà delle obbigazioni; esse fanno sempre capo<BR>all'assuntore e non
si veicolano con il passaggio di un bene.<BR>I riferimenti sono sempre
qui:<BR><BR></FONT><A
href="http://www.condomini.altervista.org/DebitiVecchi.htm"><FONT
size=2>http://www.condomini.altervista.org/DebitiVecchi.htm</FONT></A><BR><BR><FONT
size=2>Ciao<BR>Beppe<BR><BR><BR><BR>> Mi permetto di esprimere i miei dubbi
sul fatto che . automaticamente .<BR>> l'acquirente dell'immobile subentri
nella posizione del debitore .<BR>> Anzi .<BR>> Rispetto alla lite ( e ,
quindi, soprattutto rispetto alle spese che<BR>> comporta una lite come
quelle di CTU e di competenze professionali ) a me<BR>> sembra che esse
restano a carico di coloro che erano condòmini al momento<BR>> del sorgere
del contenzioso .<BR>> Pertanto se un condòmino fu dissenziente . tale
rimane .<BR>> Se fu favorevole alla instaurazione della lite o favorevole a
resistere<BR>> in<BR>> giudizio è costui che rimane obbligato a meno che
non vi sia una espressa<BR>> pattuizione tra venditore ed acquirente
.<BR>> L'amico Beppe sicuramente ci conforterà con qualche
riferimento<BR>> giurisprudenziale estraibile dalla sua banca dati.<BR>>
Saluti MarioT <BR>> <BR>> <BR>> <BR><BR>> <BR>>
<BR>> <BR>> Dipende da quando è stato notificato il verbale al venditore.
<BR>> <BR>> Se questi ha ricevuto la notizia della deliberazione e non ha
espresso il<BR>> suo dissenso entro i trenta giorni, il nuovo subentra nella
causa ed<BR>> eventualmente si rivarrà sul venditore il quale non lo ha
informato della<BR>> lite.<BR>> <BR>> Se invece non è ancora trascorso
il termine di notifica il nuovo<BR>> condòmino,<BR>> subentrando nei
diritti del cedente, ha facoltà di esercitarli nei modi e<BR>> termini
previsti dall'art. 1132 c.c.<BR>> <BR>> <BR>> <BR>>
Ciao<BR>> <BR>> Angelo<BR>> <BR>> <BR>> <BR>>
<BR>> <BR>> <BR>> <BR>> <BR>> Art. 1132 (Dissenso dei
condomini rispetto alle liti) <BR>> Qualora l'assemblea dei condomini abbia
deliberato di promuovere una lite<BR>> o<BR>> di resistere a una domanda,
il condomino dissenziente, con atto<BR>> notificato<BR>>
all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine
alle<BR>> conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve
essere<BR>> notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha
avuto<BR>> notizia della deliberazione. <BR>> Il condomino dissenziente ha
diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto<BR>> pagare alla parte
vittoriosa. <BR>> Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il
condomino<BR>> dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a
concorrere nelle<BR>> spese<BR>> del giudizio che non sia stato possibile
ripetere dalla parte<BR>> soccombente. <BR>> <BR>> <BR>>
<BR>> Quesito:<BR>> <BR>> nel caso che un nuovo condomino (ha appena
acquistato un appartamento) al<BR>> momento dell'acquisto, viene a conoscenza
che il Condominio ha una causa<BR>> in<BR>> corso, può appellarsi all'Art.
1132.<BR>> <BR>> Grazie a tutti.<BR>> <BR>>
Attilio<BR></FONT></BODY></HTML>