Balconi aggettanti: parti comuni o proprietà esclusiva?

Secondo la giurisprudenza i balconi aggettanti, ovvero quelli che sporgono dal muro perimetrale dell’edificio, sono di proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti da cui protendono, eccettuati i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e inferiore che possono essere considerati parte integrante della facciata e quindi beni comuni in quanto contribuiscono all’estetica e all’armonia del prospetto.

D’altronde, l’unica funzione del balcone aggettante è quella di consentire al proprietario dell’appartamento di affacciarsi e, quindi, di godere di aria, luce e veduta. Pertanto, il proprietario dell’appartamento, di cui il balcone costituisce naturale prolungamento, è anche proprietario del balcone; ciò vale per il piano di calpestio, la soletta (o sottoballatoio), la ringhiera e il parapetto. Viceversa, sono considerati parti comuni, in quanto svolgono una funzione estetica, il frontalino, il rivestimento del sottoballatoio e del parapetto esterno ed eventuali elementi decorativi (ad esempio, i pilastri con fregi tipici degli stabili del centro storico).

Ne consegue che le spese di manutenzione dei balconi aggettanti per il rifacimento del calpestio, della soletta, della ringhiera e del parapetto sono a carico del proprietario dell’appartamento; solo a lui spetta la decisione in merito alla loro manutenzione. Pertanto, la delibera con la quale l’assemblea di condominio approva la ristrutturazione dei balconi senza il consenso dei proprietari è nulla (si ricorda che in caso di nullità la delibera è impugnabile in qualsiasi momento da chiunque vi abbia interesse).

Per quanto concerne, invece, i rivestimenti e gli elementi decorativi esterni dei balconi, le spese devono essere deliberate dall’assemblea e sostenute da tutti i condomini secondo la tabella dei millesimi generali.

Sentenze: Cass. 02/03/2018 n. 5014; Cass. 19/09/2017 n. 21641; Cass. 30/04/2012 n. 6624; Cass. 21/01/2000 n. 637; Cass. 19/01/2000 n. 568.

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