L’art. 1129 c.c., comma 8, recita: “Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condòmini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.
L’obbligo di consegnare la documentazione sorge in capo all’amministratore nel momento stesso in cui termina il proprio mandato: è indubbio, infatti, che il proprietario della documentazione è il condominio e pertanto l’amministratore uscente che si rifiuta di consegnare la documentazione commette il reato di appropriazione indebita (anche in assenza di un ammanco di cassa).
Nessuna norma, tuttavia, sancisce un limite temporale entro il quale il passaggio di consegne deve essere effettuato. L’amministratore uscente deve comunque adoperarsi senza indugio per consegnare la documentazione in suo possesso nel più breve tempo possibile; ciò al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni e consentire al nuovo amministratore di proseguire la gestione (ordinaria e straordinaria) del condominio.
Di contro, però, bisogna prendere atto della difficoltà oggettiva dell’amministratore uscente di organizzare la documentazione da consegnare, soprattutto quando abbia gestito per tanti anni il condominio e il numero di unità immobiliari sia elevato.
Una soluzione riconosciuta valida anche dai giudici di merito (v. Ordinanza del Tribunale di Firenze, sez. III, del 26/09/2017) che contempera le esigenze del condominio con quelle dell’amministratore uscente, consiste nel prevedere più incontri per la consegna della documentazione, secondo il giusto ordine di priorità. Così, al fine di garantire la continuità gestionale e pur considerando la difficoltà che sta dietro l’organizzazione di tutta la documentazione, l’amministratore uscente dovrà consegnare in tempi brevissimi la cassa, il registro di anagrafe, i contratti con i fornitori, il registro dei verbali, il regolamento di condominio e le tabelle millesimali; successivamente, la contabilità e quant’altro in suo possesso. D’altronde, nessuna norma impone di effettuare il passaggio di consegne in un’unica soluzione.
Buongiorno,
ho una domanda ben precisa: come mai a oggi nel 2020 non esiste ancora un ordine degli amministratori e sopratutto non esiste un termine di consegna.
Grazie, Pierluigi Poletto
Buongiorno,
le associazioni degli amministratori stanno lottando per ottenere la creazione di un albo nazionale.
Il termine per la consegna esiste, non è quantificato in giorni perchè è necessario adattarlo al caso concreto.